Ordinanza di liberazione dell’immobile dall’ipoteca non opponibile col ricorso straordinario per Cassazione

Pubblicato il 17 maggio 2012 L’ordinanza con cui il Tribunale dispone la liberazione di un immobile dalla ipoteca iscritta da Equitalia, non costituendo provvedimento definitivo, non può essere impugnata a mezzo di ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell’articolo 111, settimo comma, della Costituzione. L’eventuale ricorso è da ritenere, pertanto, inammissibile.

È la conclusione a cui giunge la Corte di cassazione con la sentenza n. 7525 del 15 maggio 2012 nel cui testo viene, altresì, precisato come l’ordinanza di specie, con una domanda di accertamento delle condizioni di cancellazione, può essere sempre rimessa in discussione in sede di cognizione piena, e ciò sia se l'iscrizione sia stata cancellata sia se confermata.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Iscrizione e variazione azienda per le unità da diporto: chiarimenti Inps

22/12/2025

Permessi retribuiti per malati oncologici: cosa cambia dal 1° gennaio

22/12/2025

Pensionati all’estero: accertamento dell’esistenza in vita 2026

22/12/2025

Legge Concorrenza 2025 in Gazzetta: cosa cambia per le società tra professionisti

22/12/2025

Donne vittime di violenza: assunzioni agevolate entro il 2026

22/12/2025

Pensioni Inps 2026: rivalutazione, trattamento minimo, limiti di reddito

22/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy