Ordini professionali, autentica di firma sulle buste elettorali senza bollo

Pubblicato il 24 ottobre 2015

L’autentica di firma sulla busta che contiene la scheda di votazione per il rinnovo dei collegi degli Ordini professionali è esente da imposta di bollo, grazie alla deroga contenuta nella tabella annessa al Dpr 642/1972.

Lo precisa l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 91 del 23 ottobre 2015.

No all'imposta di bollo sulla busta con la scheda di votazione per il rinnovo dei collegi

L'Agenzia rispondendo ad un quesito sollevato dal Collegio nazionale dell'Ordine dei geologi, concorda con la disposizione di cui all'articolo 1 della tabella, annessa al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642, che esenta in modo assoluto dall'imposta gli “atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale”.

Di qui la conclusione della risoluzione 91/E/2015, secondo cui nell'ambito applicativo della citata previsione esentativa devono essere ricondotte anche le autentiche di firma effettuate ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, in quanto tale disposizione appare volta a garantire gli adempimenti connessi con lo svolgimento del procedimento elettorale.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Precompilata, regole per spese sanitarie e veterinarie

04/07/2025

Procura alle liti in lingua straniera valida per le Sezioni Unite

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy