Fino al 31 dicembre 2025, lavoratori dipendenti e autonomi potranno coprire gli eventuali buchi contributivi presenti nella propria posizione previdenziale presentando domanda all’INPS di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, cd. pace contributiva.
A prevedere, transitoriamente, per il biennio 2024-2025, questa possibilità è la legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 126 a 130, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), mutuando la disciplina di un analogo istituto vigente nel triennio 2019-2021 (articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).
La facoltà di riscatto si applica solo a coloro che non hanno già una pensione e che rispettano le condizioni specificate. Ricordiamo quali sono.
La facoltà di riscatto per il biennio 2024-2025 è riservata agli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti, nonché alle forme sostitutive e esclusive della medesima, alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e alla Gestione separata.
Per poter usufruire di questo diritto, il beneficiario deve:
Il periodo non coperto da contribuzione può essere riscattato per un massimo di 5 anni, anche non continuativi, e deve essere compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023.
Nel limite massimo dei 5 anni non si tiene conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto con la pace contributiva 2019-2021. Inoltre, chi non ha aderito alla pace contributiva 2019-2021 può avvalersi della pace contributiva 2024-2025 nei limiti dei 5 anni mentre chi ha già esercitato il riscatto nel 2019-2021 può richiedere di riscattare altri periodi non coperti, sempre nel limite di cinque anni.
Il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato, anche se figurativo e da riscatto, purché sia compreso nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023.
Esempio pratico
Un soggetto ha avuto la sua prima iscrizione alla Gestione separata da settembre 1998 fino al 31 dicembre 2000.
Successivamente è stato iscritto, in via continuativa, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) dal 1° marzo 2012.
Il periodo da riscattare è quello compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 agosto 1998, nonché tra il 1° gennaio 2001 e il 29 febbraio 2012, sempre nei limiti dei cinque anni. Inoltre, potrà esercitare la facoltà di riscatto sia nella Gestione separata che nel FPLD.
La domanda di riscatto può essere presentata dal diretto interessato, dai suoi superstiti o dai parenti fino al secondo grado (su consenso dell’assicurato), fino al 31 dicembre 2025.
Va evidenziato che per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata (su consenso del lavoratore) anche dal datore di lavoro, nel corso del rapporto lavorativo. Il datore di lavoro che può accollarsi l’onere di riscatto, destinandovi i premi di produzione spettanti al lavoratore e fruendo delle agevolazioni fiscali (deducibilità dal reddito di impresa e da lavoro autonomo per il datore di lavoro e non imponibilità per il lavoratore, circolare n. 5 del 2024 dell’Agenzia delle Entrate)
L’interessato può presentare domanda (INPS, circolare n. 69 del 29 maggio 2024) esclusivamente in via telematica:
Il datore di lavoro privato può presentare domanda utilizzando il modulo “AP135”.
I periodi oggetto di riscatto sono valutati secondo il “sistema contributivo” e l’onere è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale”).
Il pagamento dell’onere di riscatto può essere effettuato in un'unica soluzione o in massimo 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro. Non sono applicati interessi sulla rateizzazione.
Tabella riassuntiva
Condizione |
Dettagli |
Beneficiari |
Iscritti all'AGO, forme sostitutive e esclusive, gestioni speciali dei lavoratori autonomi, Gestione separata |
Periodo riscattabile |
Fino a 5 anni, tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023 |
Data di scadenza per la domanda |
31 dicembre 2025 |
Modalità di pagamento dell’onere |
Unica soluzione o in massimo 120 rate mensili, importo minimo 30 euro |
Presentazione domanda |
Per interessato: su sito INPS (SPID, CNS, CIE, PIN, eIDAS) o tramite Contact center/patronati/intermediari Per datore di lavoro privato: modulo “AP135”. |
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