Padre dipendente e madre autonoma. Fruizione dei permessi non alternativi

Pubblicato il 19 novembre 2019

Arrivano le istruzioni Inps in merito al diritto della fruizione dei riposi giornalieri, di cui all’art. 40 del DLgs. n. 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità), per il caso di padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma.

Nella circolare n. 140 del 18 novembre 2019, l’Istituto previdenziale prende a riferimento la sentenza n. 22177/2018 della Corte di cassazione, con la quale è stato affermato il principio per cui non è alternativo l’utilizzo da parte del padre lavoratore dipendente dei riposi giornalieri del T.U. sulla maternità e paternità con la fruizione dell’indennità di maternità della madre lavoratrice autonoma. Si prevede, dunque l’utilizzo in contemporanea.

In particolare, si sostiene che, lavorando entrambi i genitori dopo la nascita, “risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei medesimi benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa; consentendo perciò ad essi di decidere le modalità di fruizione dei permessi giornalieri di cui si tratta, salvo i soli limiti temporali previsti dalla normativa”.

Padre lavoratore dipendente e madre lavoratrice autonoma. La normativa

L’articolo 40 richiamato prevede il diritto del padre lavoratore a fruire dei permessi in parola quando la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga, anche nelle ipotesi in cui:

Ora, la circolare Inps 140/2019 afferma che, nel caso in cui la madre sia lavoratrice autonoma, è consentito al padre lavoratore dipendente fruire dei riposi di cui all’articolo 40, D.lgs n. 151/2001, dalla nascita o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni o affidamenti nazionali o internazionali del minore, a prescindere dal godimento dell’indennità di maternità da parte della madre lavoratrice autonoma.

A fronte di ciò, devono intendersi superate le indicazioni fornite al punto 2), 4° capoverso, della circolare n. 8/2003.

Rimane in vigore, invece, quanto detto nella citata circolare in materia di incompatibilità, ossia:

Le istruzioni Inps si applicano alle domande pervenute e non ancora definite e, a richiesta dell’interessato, anche agli eventi pregressi per i quali non siano trascorsi i termini di prescrizione ovvero per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

In seguito, si forniranno indicazioni sugli applicativi informatici.

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