Patto di non concorrenza, profili di legittimità

Pubblicato il 09 settembre 2021

Ai sensi dell’art. 2125, le parti del rapporto di lavoro subordinato possono stipulare il c.d. patto di non concorrenza. Tale accordo, riconducibile ad un contratto oneroso a prestazioni corrispettive, dovrà contemperare gli interessi di tutela del patrimonio immateriale del datore di lavoro ed il diritto alla ricerca di una nuova attività per il prestatore di lavoro.

Il patto dovrà essere stipulato in forma scritta ad substantiam e dovrà contenere le limitazioni in termini di oggetto, luogo e tempo, - fermo restando il divieto di comprimere ogni possibile potenzialità reddituale del lavoratore - e il corrispettivo dovuto per il sacrificio richiesto al lavoratore, che non dovrà essere meramente simbolico o manifestatamente iniquo o sproporzionato in rapporto alla rinuncia richiesta ed alla riduzione delle capacità di guadagno.

Sotto il profilo contributivo e fiscale, l’erogazione del compenso pattuito, soggiace a diverse regole a seconda che la corresponsione avvenga durante il rapporto di lavoro ovvero ratealmente o in misura intera alla cessazione del rapporto. In tale ultimo caso, sarà comunque, possibile, per espressa previsione del TUIR, applicare il regime di tassazione separata.

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