Patto di quota lite oltre i massimi tariffari

Pubblicato il 07 luglio 2018

Nel periodo in cui, a seguito del Decreto Legge n. 223/2006 (Decreto Bersani), il patto di quota lite era espressamente consentito, era anche possibile superare i massimi tariffari.

Questo fino a quando l'articolo 9 del Decreto legge n. 1/2012 ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate e, con riferimento agli avvocati, la legge professionale n. 247/12, ha reintrodotto il divieto del patto di quota lite.

Lo ha evidenziato la Corte di cassazione con sentenza n. 17726 del 6 luglio 2018.

Tariffe massime con ruolo sussidiario e recessivo rispetto all'accordo

Secondo gli Ermellini, in particolare, la previsione dell'articolo 2, comma 1 lett. a) del citato DL n. 223/06, eliminando in modo "secco" ed univoco il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, non imporrebbe anche l'osservanza dei massimi tariffari (fatta salva, poi, nel successivo comma).

Essa, infatti, conterrebbe una disposizione speciale (concernente solo le tariffe massime) rispetto al tenore generale del comma 2; inoltre, è da considerare che l'articolo 2233 del Codice civile “pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione dell'onorario spettante al professionista, considerando in primo luogo l'accordo delle parti e, solo in mancanza di convenzioni, le tariffe professionali, gli usi e la decisione del giudice”.

Nel periodo considerato, quindi, è da ritenere che le tariffe massime abbiano un ruolo “sussidiario e recessivo” rispetto all'accordo delle parti, continuando ad essere obbligatorie, in base al disposto dell'articolo 2, comma 2, ricordato, solo nel caso in cui tra avvocato e cliente non sia stato concluso un patto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Consorzi di bonifica - Ipotesi di accordo del 21/5/2025

01/08/2025

CCNL Energia e petrolio - Verbale di accordo del 10/7/2025

01/08/2025

Energia e petrolio. Verifica scostamento inflattivo

01/08/2025

Consorzi di bonifica. Tabelle retributive

01/08/2025

Blocco dei licenziamenti per Covid-19: la Corte Costituzionale conferma l’esclusione per i dirigenti

01/08/2025

Licenziamento per video su TikTok: illegittimo senza intento denigratorio

01/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy