Patto di quota lite oltre i massimi tariffari

Pubblicato il 07 luglio 2018

Nel periodo in cui, a seguito del Decreto Legge n. 223/2006 (Decreto Bersani), il patto di quota lite era espressamente consentito, era anche possibile superare i massimi tariffari.

Questo fino a quando l'articolo 9 del Decreto legge n. 1/2012 ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate e, con riferimento agli avvocati, la legge professionale n. 247/12, ha reintrodotto il divieto del patto di quota lite.

Lo ha evidenziato la Corte di cassazione con sentenza n. 17726 del 6 luglio 2018.

Tariffe massime con ruolo sussidiario e recessivo rispetto all'accordo

Secondo gli Ermellini, in particolare, la previsione dell'articolo 2, comma 1 lett. a) del citato DL n. 223/06, eliminando in modo "secco" ed univoco il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, non imporrebbe anche l'osservanza dei massimi tariffari (fatta salva, poi, nel successivo comma).

Essa, infatti, conterrebbe una disposizione speciale (concernente solo le tariffe massime) rispetto al tenore generale del comma 2; inoltre, è da considerare che l'articolo 2233 del Codice civile “pone una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione dell'onorario spettante al professionista, considerando in primo luogo l'accordo delle parti e, solo in mancanza di convenzioni, le tariffe professionali, gli usi e la decisione del giudice”.

Nel periodo considerato, quindi, è da ritenere che le tariffe massime abbiano un ruolo “sussidiario e recessivo” rispetto all'accordo delle parti, continuando ad essere obbligatorie, in base al disposto dell'articolo 2, comma 2, ricordato, solo nel caso in cui tra avvocato e cliente non sia stato concluso un patto.

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