L’accesso alla pensione di vecchiaia, secondo la normativa generale vigente, richiede di regola:
Tuttavia, in deroga a tali condizioni, alcune categorie di lavoratori possono accedere alla pensione con soli 15 anni di contributi, pari a 780 settimane, in virtù delle disposizioni dell’articolo 2, comma 3 del D.Lgs. n. 503/1992, note come deroghe Amato.
Le deroghe attualmente vigenti sono tre (la quarta non è più in vigore) e sono le seguenti.
L’articolo 2, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 503/1992 (prima deroga Amato) dispone “a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Godono pertanto della prima deroga Amata i lavoratori, dipendenti o autonomi, che hanno maturato 15 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1992.
Ai fini del computo si considerano:
Tali lavoratori sono esclusi dall’innalzamento del requisito minimo contributivo a 20 anni, e possono accedere alla pensione con 15 anni di contributi, se in possesso dell’età anagrafica prevista.
L’articolo 2, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 503/1992 (seconda deroga Amato) prevede che “b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa”.
Questa deroga si applica ai lavoratori (dipendenti e autonomi) ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione prima del 31 dicembre 1992.
In questo caso, il requisito per beneficiare della deroga è che l’autorizzazione alla prosecuzione sia stata rilasciata entro il 26 dicembre 1992.
Non è necessario che siano stati già effettuati versamenti prima di tale data.
Infine, l’articolo 2, comma 3, lett. c) del D.Lgs. n. 503/1992 (terza deroga Amato) stabilisce che “c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa”.
Possono beneficiare della terza deroga Amato per anticipare la pensione di vecchiaia i lavoratori dipendenti (non iscritti alla gestione esclusiva) che:
Il requisito dei 25 anni di anzianità assicurativa e quello dei 10 anni con periodi di occupazione di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992.
Importante: L’INPS, con la circolare del 24 luglio 2013 n. 111, ha chiarito che non rileva la presenza di contributi diversi da quella obbligatori (ad esempio, volontari o figurativi) nello stesso anno, se l’occupazione effettiva è stata comunque inferiore a 52 settimane.
Non rientrano in questa deroga i lavoratori occupati per l’intero anno che risultano avere meno di 52 settimane di contribuzione solo per effetto delle regole di accredito dei contributi vigenti (ad es. part-time verticale con settimane lavorate ma non accreditate).
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