Pensioni e verifica delle prestazioni collegate al reddito dell'anno 2012

Pubblicato il 05 febbraio 2015 Con messaggio n. 802 del 3 febbraio 2015, l’INPS ha comunicato di aver ricostituito a livello centrale, nel mese di dicembre 2014, per i soggetti residenti in Italia, le pensioni delle gestioni private che hanno beneficiato di prestazioni collegate al reddito dell'anno 2012 e per le quali sono pervenute le informazioni richieste.

In primis - specifica il messaggio - è stata fatta la verifica reddituale delle suddette pensioni e, prima di procedere alla verifica delle prestazioni collegate al reddito, sono state effettuate le attività propedeutiche finalizzate all’individuazione dei soggetti interessati, in funzione delle prestazioni da verificare e del reddito da prendere in esame in caso di trasmissione della stessa informazione da parte di più fonti.

A questo punto sono state elaborate tutte le pensioni dei soggetti per i quali le informazioni reddituali sono risultate complete.

La verifica è stata, invece, operata in funzione delle sole prestazioni effettivamente corrisposte in funzione del reddito dell’anno 2012 e il reddito in questione è stato utilizzato per la verifica delle prestazioni collegate al reddito:

- erogate per la prima volta nel 2012;

- erogate dopo la prima volta nel 2013.

La decorrenza di calcolo degli arretrati è stata determinata come di seguito indicato:

- 01/2012, se la decorrenza della pensione è anteriore o pari a gennaio 2012;

- decorrenza pensione, se successiva a gennaio 2012.

Sono state elaborate sia le pensioni con conguaglio a credito del pensionato, sia quelle che non subiscono variazioni, sia quelle con conguaglio a debito.

L’eventuale conguaglio a debito è stato calcolato con riferimento all’ultima rata estratta; la data di fine calcolo arretrati è pertanto gennaio 2015 e l'importo di pensione aggiornato è posto in pagamento dalla rata di febbraio 2015.

Nel caso in cui le informazioni trasmesse abbiano prodotto conguagli a credito per i periodi precedenti e/o una variazione in aumento dell’importo della rata di pensione in pagamento, è stata ricostituita la pensione; il ricalcolo è stato effettuato con arretrati al 31 gennaio 2015 e la rata di pensione aggiornata viene posta in pagamento a partire dal mese di febbraio 2015.

Specifica, infine, l’INPS che non sono state elaborate le pensioni per le quali i nuclei reddituali presentavano una delle seguenti situazioni:

- soggetti titolari di pensioni previdenza complementare e informazioni provenienti da Agenzia delle Entrate non congrue;

- soggetti per i quali è presente l’informazione di titolarità di pensione estera e dichiarazione pervenuta esclusivamente da Agenzia delle Entrate.

Tali soggetti riceveranno, da parte della Direzione Generale INPS, la richiesta di integrare la dichiarazione reddituale già resa.

Invio della comunicazione di sospensione

Ai soggetti per i quali le informazioni reddituali per l’anno 2012 non risultano rientrate sarà notificata la sospensione con lettera raccomandata A.R.
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