Per errori grossolani condoni salvi

Pubblicato il 14 dicembre 2007

La corte di Cassazione, con la sentenza n. 25712 del 10 dicembre accolto il ricorso di un contribuente il cui commercialista aveva sbagliato a compilare l’istanza di sanatoria, indicando per errore, quali imponibili da maggiorare, i redditi complessivi, non depurati degli oneri deducibili, come era facile rilevare dalle dichiarazioni dei redditi. ha chiarito che, in tema di condono fiscale, in presenza di errori materiali riconoscibili, tali per cui sia possibile ricostruire con sicurezza l’effettivo contenuto della dichiarazione integrativa, solo apparentemente difforme dal testo redatto, la medesima dichiarazione  è da considerarsi valida e produttiva di effetti, in conformità al suo effettivo contenuto. ha sottolineato che, nel caso specifico, l’errore era facilmente riconoscibile, dal momento che non si capisce perchè il contribuente avrebbe chiesto una sanatoria “esponendosi, con la dichiarazione integrativa, ad un esborso irragionevole rispetto alla richiesta”.

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