Per gli ordini di investimento non è necessaria la forma scritta

Pubblicato il 24 dicembre 2011 Secondo la Cassazione – sentenza n. 28432 del 22 dicembre 2011 – mentre, ai sensi dell'articolo 23 del Tuf, i contratti sulla prestazione di servizi di investimento devono essere redatti per iscritto, fatta salva la possibilità che, per particolari tipologie contrattuali, la Consob individui con regolamento una forma diversi, i vari ordini di investimento o di disinvestimento non serve la forma scritta.

Ed infatti – continua la Suprema corte – la forma scritta è necessaria solo per l'accordo sulla base al quale l'intermediario si impegna a eseguire le indicazioni del cliente; per contro gli ordini possono essere formulati in forma libera sulla base della determinazione dello stesso contratto quadro.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

RC auto: al via le novità su esoneri, uso stagionale e veicoli storici

12/05/2026

Decreto Commissari è Legge: novità su Ponte Stretto, ANAS, RFI e Metro C

11/05/2026

Il Fondo di Tesoreria INPS

11/05/2026

CCNL Enti culturali Federculture - Verbale di accordo del 30/4/2026

11/05/2026

Ccnl Enti culturali Federculture. Rinnovo

11/05/2026

Rateazione debiti Inail fino a 60 mesi: come si applica la disciplina

11/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy