Per l’ipoteca sugli immobili serve la prova dell’avvenuta notifica della cartella

Pubblicato il 11 giugno 2012 Con la sentenza n. 105/10/2012, la Ctr Lazio, confermando le conclusioni dei giudici di primo grado, ha ritenuto illegittima l'ipoteca sugli immobili del contribuente, dal momento che l'agente della riscossione non aveva dimostrato il contenuto delle cartelle esattoriali né la loro avvenuta notifica.

Infatti, in base a quanto si legge nella sentenza n. 105/10/12, la concessionaria in entrambi i gradi di giudizio non ha dato prova dell'effettivo contenuto delle cartelle e della loro avvenuta notifica. Pertanto, per i giudici tributari la semplice circostanza di essere venuti a conoscenza solo del fatto che le cartelle fossero state notificate, ma senza conoscere con esattezza perché erano state prodotte in giudizio, non è sufficiente a provare l’avvenuta notifica delle cartelle, in quanto trattasi di prova “confusa e priva di precisi riferimenti”.

Ne deriva, che la conseguente iscrizione ipotecaria è da considerarsi del tutto illegittima in assenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare a garanzia del credito tributario, oggetto di contestazione da parte del contribuente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy