Persecuzione politica anche se c'è la sanzione penale

Pubblicato il 28 luglio 2010
Con ordinanza n. 17576 del 27 luglio, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un cittadino turco, di etnia curda, avverso la decisione con cui la Corte di appello di Milano aveva respinto la sua richiesta di asilo politico in Italia sull'assunto che la repressione subita non era stata provata e che esisteva un ordine di arresto emesso nei confronti dello stesso per aver fatto propaganda a un movimento di natura terroristica. 

Per i giudici della Sesta sezione civile, tuttavia, la Corte di merito si era pronunciata senza aver prima effettuato un'ampia indagine della situazione reale del Paese di provenienza. “Il giudice chiamato a esaminare il ricorso avverso il diniego della protezione internazionale – si legge nel teso della decisione - deve scrutinare la situazione di persecuzione addotta dall'interessato verificando in linea generale ed avvalendosi dei suoi poteri di indagine e informazione la situazione del paese nel quale è dato operare il rientro e deve considerare la posizione personale del richiedente protezione anche alla luce della documentata adozione di una misura cautelare giurisdizionale per propaganda a favore di organizzazione terroristica”. La persecuzione politica – continua la Corte – può sussistere anche, come nel caso di specie, “quando vengano legalmente adottate sanzioni penali all'esito di un regolare processo a carico di chi ha espresso mere opinioni politiche”.
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