Persecuzione politica anche se c'è la sanzione penale

Pubblicato il 28 luglio 2010
Con ordinanza n. 17576 del 27 luglio, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un cittadino turco, di etnia curda, avverso la decisione con cui la Corte di appello di Milano aveva respinto la sua richiesta di asilo politico in Italia sull'assunto che la repressione subita non era stata provata e che esisteva un ordine di arresto emesso nei confronti dello stesso per aver fatto propaganda a un movimento di natura terroristica. 

Per i giudici della Sesta sezione civile, tuttavia, la Corte di merito si era pronunciata senza aver prima effettuato un'ampia indagine della situazione reale del Paese di provenienza. “Il giudice chiamato a esaminare il ricorso avverso il diniego della protezione internazionale – si legge nel teso della decisione - deve scrutinare la situazione di persecuzione addotta dall'interessato verificando in linea generale ed avvalendosi dei suoi poteri di indagine e informazione la situazione del paese nel quale è dato operare il rientro e deve considerare la posizione personale del richiedente protezione anche alla luce della documentata adozione di una misura cautelare giurisdizionale per propaganda a favore di organizzazione terroristica”. La persecuzione politica – continua la Corte – può sussistere anche, come nel caso di specie, “quando vengano legalmente adottate sanzioni penali all'esito di un regolare processo a carico di chi ha espresso mere opinioni politiche”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rivalutazione TFR e imposta sostitutiva, indice ISTAT dicembre 2025: ecco come operare

29/01/2026

Dichiarazione Iva 2026: principali novità del modello

29/01/2026

Rivalutazione TFR: pubblicato il coefficiente di dicembre 2025. Cosa fare

29/01/2026

Nel Modello Iva 2026 novità e conferme

29/01/2026

Integrazione salariale e NASPI: ecco gli importi dal 1° gennaio

29/01/2026

Transizione 5.0: comunicazioni di completamento degli investimenti 2025 al GSE

29/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy