Polizze sanitarie lavoratori all'estero: chiarimenti su imponibilità e tassazione dei premi

Pubblicato il 19 settembre 2025

Il 18 settembre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta n. 249, fornendo importanti chiarimenti in merito alla fiscalità delle polizze sanitarie sottoscritte da enti pubblici a favore dei propri dipendenti che prestano servizio all'estero. In particolare, l'ente pubblico in questione aveva stipulato un contratto di assicurazione sanitaria per i propri dipendenti che operano in Paesi privi di un sistema sanitario pubblico, estendendo la copertura anche ai familiari a carico dei lavoratori.

Il quesito sollevato riguardava la corretta qualificazione fiscale dei premi assicurativi, inizialmente trattati come fringe benefit, e la loro eventuale esenzione da tassazione, in considerazione dell’obbligatorietà della polizza stabilita dallo statuto dell'ente.

L'oggetto del chiarimento riguarda la corretta applicazione del regime tributario, e se i premi assicurativi, versati dall'ente per coprire i rischi di malattia, infortunio e maternità dei propri dipendenti, debbano essere considerati imponibili o esenti. La questione si inserisce nel contesto della normativa fiscale italiana, che regola le somme e i benefici percepiti dai lavoratori in relazione al loro impiego, con specifico riferimento al trattamento dei fringe benefit e delle polizze sanitarie obbligatorie. L'Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito, ha fornito una posizione chiara sull’imponibilità dei premi e sulla corretta qualificazione dei contributi versati per il personale dipendente all'estero.

Posizione dell’istante

La posizione dell'Agenzia delle Entrate differisce significativamente da quella avanzata dall'istante. Infatti, l'ente pubblico sosteneva che i premi assicurativi dovessero essere considerati esenti da tassazione, in quanto previsti obbligatoriamente dallo statuto dell'ente e, pertanto, non rientranti nel limite di esenzione dei fringe benefit.

L'ente pubblico riteneva che tali premi fossero da considerarsi come un contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio, non imponibile fiscalmente secondo l'articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR.

Imponibilità dei premi delle polizze sanitarie per i lavoratori all'estero

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 249 del 18 settembre 2025, ha chiarito che i premi versati per le polizze sanitarie stipulate da un ente pubblico per i propri dipendenti che operano all'estero non sono esenti da tassazione come contributi previdenziali o assistenziali. Secondo l’Agenzia, infatti, tali premi non soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa fiscale, in particolare quelli previsti dall’articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR, che esclude dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati per la previdenza e l’assistenza obbligatoria. L’Agenzia sottolinea che i premi per la polizza sanitaria non hanno la finalità di solidarietà collettiva o di tutela assistenziale, caratteristiche che definiscono i contributi esenti.

Pertanto, i premi versati per la polizza sanitaria, inclusi quelli estesi ai familiari a carico, devono essere considerati parte del reddito di lavoro dipendente e concorrono alla formazione dell’imponibile fiscale. Questo principio si applica sia ai dipendenti in servizio all'estero che a quelli operanti in Italia o in paesi con un sistema sanitario pubblico, in cui l'assistenza sanitaria è già garantita.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è quindi di fondamentale importanza per gli enti pubblici e i dipendenti, poiché stabilisce chiaramente gli obblighi fiscali relativi alle polizze sanitarie e le modalità di tassazione dei relativi premi.

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