Vengono aggiornate le modalità tecniche di utilizzo dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, in attuazione del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 luglio 2025, n. 281068, conferma il ruolo centrale del Sistema Tessera Sanitaria come fonte primaria per l’acquisizione dei dati, definendo in dettaglio i flussi informativi, le modalità di accesso e trattamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, nonché i diritti dei contribuenti in termini di consultazione, modifica e opposizione all’utilizzo delle informazioni personali.
Il documento conferma le regole già esistenti e aggiunge nuove istruzioni operative, tenendo conto delle recenti modifiche alle norme sul controllo delle dichiarazioni e sulla semplificazione fiscale. Tra le novità principali ci sono maggiori tutele per la privacy, più strumenti a disposizione di contribuenti e intermediari, e indicazioni più chiare su chi deve controllare i dati inseriti nella dichiarazione precompilata.
Il provvedimento 281068/2025 specifica che, a partire dal 31 marzo di ogni anno successivo al periodo d’imposta considerato, il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati aggregati riguardanti:
Le informazioni relative a ciascuna spesa includono:
Nel dettaglio, le tipologie di spesa incluse sono:
L’Agenzia delle Entrate accede alle informazioni sulle spese sanitarie e sui relativi rimborsi attraverso un sistema informatico integrato con il Sistema Tessera Sanitaria. Questo accesso avviene in modo automatico e regolamentato, e riguarda solo i dati per i quali il cittadino non abbia espresso opposizione alla trasmissione.
Per elaborare la dichiarazione precompilata, l’Agenzia invia al Sistema Tessera Sanitaria l’elenco dei codici fiscali dei contribuenti interessati e dei loro familiari a carico. In risposta, riceve i totali delle spese e dei rimborsi suddivisi per tipologia (es. farmaci, visite mediche, dispositivi medici, ecc.), sempre nel rispetto della privacy.
I dati ricevuti vengono elaborati da sistemi automatici dell’Agenzia, che distinguono tra:
Nel caso in cui il contribuente modifichi la dichiarazione precompilata, i funzionari dell’Agenzia incaricati del controllo formale (ex art. 36-ter DPR 600/1973) potranno accedere, se necessario, al dettaglio delle singole spese disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, limitatamente ai dati del contribuente e dei suoi familiari a carico.
Quando il contribuente accede alla propria dichiarazione precompilata, ha la possibilità di visualizzare l'importo complessivo delle spese sanitarie detraibili automaticamente, con i relativi rimborsi, organizzati per categoria di spesa. Viene inoltre mostrato il totale delle spese che possono beneficiare delle agevolazioni fiscali solo se sussistono specifici requisiti, anch'esse corredate dai rispettivi rimborsi.
Se un rimborso è stato ricevuto in un anno diverso rispetto a quello in cui la spesa è stata sostenuta, e riguarda prestazioni sanitarie non effettuate o parzialmente fornite, tale importo viene inserito nella sezione dedicata ai redditi soggetti a tassazione separata. Questi dati sono messi a disposizione dei CAF, dei sostituti d’imposta e dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate incaricati di supportare i contribuenti nell’elaborazione della precompilata.
Il contribuente ha la possibilità di consultare e controllare i dettagli delle proprie spese sanitarie e dei rimborsi, così come quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico, all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, a condizione che non abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento di tali dati.
Le eventuali correzioni o modifiche delle spese possono essere effettuate a partire dal momento in cui è possibile accettare o modificare la dichiarazione. Il contribuente potrà quindi eliminare, aggiungere o correggere singole voci.
Tuttavia, i dettagli delle spese non sono visibili agli intermediari e ai soggetti che prestano assistenza fiscale. Solo i funzionari dell’Agenzia delle Entrate, e solo nell’ambito delle attività di verifica formale, possono accedere a queste informazioni specifiche.
Ogni cittadino ha il diritto di opporsi all'utilizzo dei propri dati sanitari ai fini della dichiarazione precompilata. Tale facoltà può essere esercitata sia al momento dell’emissione del documento fiscale, sia attraverso specifiche procedure digitali, con la conseguenza che le informazioni escluse non saranno trasmesse all’Agenzia delle Entrate.
In pratica, l’opposizione può avvenire in due modi:
La comunicazione può essere inviata:
Infine, tutte le attività legate alla consultazione e al trattamento dei dati sanitari, sia da parte dell’Agenzia sia da parte del contribuente, vengono registrate nel sistema di tracciamento del Sistema Tessera Sanitaria e conservate per garantire trasparenza e controllo.
Per quanto riguarda le spese veterinarie, valgono regole simili a quelle previste per le spese mediche. Anche in questo caso, i dati vengono raccolti e trasmessi secondo un processo standardizzato che garantisce sia la tracciabilità dei pagamenti, sia la possibilità per il contribuente di verificarli e correggerli, se necessario.
Nello specifico, a partire dal 31 marzo di ogni anno successivo al periodo d’imposta, il Sistema Tessera Sanitaria invia all’Agenzia delle Entrate le informazioni consolidate relative alle spese veterinarie sostenute e agli eventuali rimborsi ricevuti per servizi non forniti o solo parzialmente eseguiti.
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