L'INPS ha pubblicato la circolare annuale, la circolare n. 72 del 2 aprile 2025, con la quale comunica le retribuzioni di riferimento e gli importi da utilizzare per la determinazione delle prestazioni economiche legate a malattia, maternità/paternità e tubercolosi per l'anno 2025.
I nuovi valori sono calcolati in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), comunicato dall'ISTAT per l'anno 2024, pari al +0,8% (circolare INPS n. 26 del 30 gennaio 2025).
Di seguito si riporta un'analisi dettagliata, suddivisa per categoria di lavoratori.
Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi da calcolaris con riferimento ai periodi di paga compresi nell’anno 2025, gli importi giornalieri da considerare per le prestazioni economiche sono i seguenti.
NOTA BENE: Per l’indennità di tubercolosi in relazione a prestazioni erogate in misura fissa gli importi da corrispondere per l’anno 2025 sono stabiliti dalla circolare n. 2 del 10 gennaio 2025.
Per i soci lavoratori di società cooperative e di fatto, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, le indennità economiche (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) vanno liquidate sulla base della retribuzione percepita nel mese precedente. Tale retribuzione non può comunque essere inferiore al minimale giornaliero stabilito per il 2025, pari a euro 57,32 (circolare n. 26/2025, paragrafo 1).
Per questa categoria di lavoratori, la base di calcolo per le prestazioni è rappresentata dal minimale di legge, che per l'anno 2025 è pari a euro 50,99, come da circolare n. 26/2025 (Allegato 1, Tabella A, operaio agricoltura).
In attesa dei valori definitivi per il 2025, le retribuzioni medie giornaliere da utilizzare sono, in via temporanea e salvo conguaglio, quelle dell'anno 2024 (decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali ed assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 maggio 2024 e circolare INPS n. 81 dell’11 luglio 2024).
Per le prestazioni di maternità/paternità si conferma il ricorso al reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione delle pensioni, che per il 2024 è pari a euro 63,06 (circolare n. 83/2024).
Per i lavoratori italiani in Paesi extra-UE privi di convenzioni bilaterali, le retribuzioni convenzionali di riferimento sono state determinate dal decreto del 16 gennaio 2025, pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 2025. Tali valori sono riportati nella circolare INPS n. 43 del 18 febbraio 2025, Allegato 2, e sono utilizzabili anche per la liquidazione delle prestazioni economiche di cui trattasi.
Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, ai fini del calcolo dell'indennità di maternità/paternità il cui inizio si collochi nell’anno 2024, si adottano le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
8,40 euro per retribuzioni effettive fino a 9,48 euro;
9,48 euro per retribuzioni effettive superiori a 9,48 euro e fino a 11,54 euro;
11,54 euro per retribuzioni superiori a 11,54 euro;
6,11 euro per rapporti con orario superiore a 24 ore settimanali (Circolare n. 29/2025).
Per le diverse categorie di lavoratori autonomi, gli importi da utilizzare per il calcolo delle indennità sono i seguenti:
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, IAP: euro 50,99;
Artigiani e commercianti: euro 57,32;
Pescatori: euro 31,85 (circolare n. 26/2025, Allegato 1).
Inoltre, l'importo reddituale per il diritto agli ulteriori tre mesi di indennità è pari a euro 9.456,53 (Circolare n. 1/2022).
La seconda parte della circolare INPS n. 72 del 2 aprile 2025 illustra:
Per i soggetti iscritti alla Gestione separata (L. 335/1995), i contributi mensili utili, calcolati su un minimale di euro 18.555,00 (circolare n. 27/2025), sono i seguenti:
Tipologia | Aliquota | Contributo mensile |
---|---|---|
Liberi professionisti e sportivi dilettanti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria |
26,07% | €403,11 |
Collaboratori senza DIS-COLL | 33,72% | €521,40 |
Collaboratori con DIS-COLL e magistrati onorari confermati non esclusivi senza altra forma di previdenza obbligatoria | 35,03% | €541,65 |
Magistrati onorari confermati non esclusivi in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria | 26,03% | € 402,49 |
Collaboratori sportivi con DIS-COLL non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 27,03% | €417,95 |
Il massimale di reddito è pari a euro 120.607,00, mentre il limite per malattia e degenza è di euro 83.755,00.
Importi giornalieri per degenza e malattia
Tipo evento |
Mensilità di contribuzione |
% | Importo giornaliero |
Degenza ospedaliera | 1-4 | 16% | €52,87 |
5-8 | 24% | €79,30 | |
9-12 | 32% | €105,74 | |
Malattia | 1-4 | 8% | €26,43 |
5-8 | 12% | €39,65 | |
9-12 | 16% | €52,87 |
Per l'anno 2025, l'assegno di maternità di base (art. 74, D.lgs. 151/2001) è pari a euro 407,40 mensili, per un totale di euro 2.037,00. Il valore ISEE massimo è euro 20.382,90 (circolare n. 45/2025).
Per lavori atipici o discontinui (art. 75, D.lgs. 151/2001), l'importo dell'assegno per le nascite avvenute nel 2025 e per gli affidamenti preadottivi e le adozioni dei minori il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nel 2025 è pari a euro 2.508,04 (circolare n. 26/2025, paragrafo 9).
Il trattamento minimo pensionistico provvisorio per il 2025 è euro 7.844,20. Il limite di reddito individuale per accedere all'indennità del 30% è fissato a euro 19.610,50 (ossia 2,5 volte il minimo). Tale importo è soggetto a conferma definitiva.
Il tetto massimo di spesa annua è fissato a euro 57.038,42, da ripartire tra indennità economica e accredito figurativo. I valori massimi sono:
Indennità economica:
Importo massimo annuo: euro 42.886,00
Importo massimo giornaliero: euro 117,50
Retribuzione figurativa accreditabile
Massimo annuo: euro 42.886,00
Massimo settimanale: euro 824,73
Massimo giornaliero: euro 117,50
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