Prestito tra coniugi. Ok alla restituzione condizionata all'eventuale separazione

Pubblicato il 22 agosto 2013 Per la Cassazione – sentenza n. 19304 depositata il 21 agosto 2013 – anche se è pacifico che la consegna o un prestito di denaro tra coniugi avviene generalmente nella riservatezza della vita familiare, non esiste alcuna norma imperativa che impedisce ai coniugi medesimi, prima o durante il matrimonio, “di riconoscere l'esistenza di un debito verso l'altro e di subordinare la restituzione all'evento, futuro ed incerto, della separazione coniugale”.

Sulla base di questo assunto la Suprema corte ha confermato la decisione con cui i giudici di appello avevano ritenuto legittima l'ingiunzione di pagamento che una donna aveva ottenuto nei confronti dell'ex coniuge sulla base di una scrittura privata redatta in costanza di matrimonio e nella quale quest'ultimo, premesso di aver ricevuto dalla moglie una determinata somma, si era impegnato a restituirla in caso di eventuale separazione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Forze di polizia e riscatto contributivo: dall'Inps una guida alle nuove regole

23/03/2026

INPS: CIS per la consultazione delle integrazioni salariali

23/03/2026

Riforma della disabilità: riaperte le domande fino al 31 marzo

23/03/2026

Reddito di cittadinanza, indebita percezione: sì al carcere da 2 a 6 anni

23/03/2026

Regime impatriati: ok a smart working con datore estero e bonus figli al 40%

23/03/2026

Ambasciate e consolati: nuove regole per la gestione del lavoro nel triennio 2026–2028

23/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy