Processo telematico: le regole per l'informazione e la comunicazione telematiche

Pubblicato il 20 aprile 2011 Il Decreto ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011, pubblicato lo scorso 18 aprile sulla Gazzetta ufficiale n. 89, illustra le regole tecniche per l'adozione delle tecnologie informatiche nel processo civile e nel processo penale ai fini dell'informazione e della comunicazione degli atti.

Viene specificato che gli uffici giudiziari, per dialogare con l'esterno, dovranno utilizzare lo strumento della posta elettronica certificata. I relativi indirizzi, da utilizzare unicamente per i servizi del processo telematico, saranno pubblicati sul portale dei servizi telematici.

Per la ricezione degli atti, il tradizionale sistema del deposito di documenti cartacei verrà sostituito dal sistema informatico attraverso l'attivazione delle funzioni di ricezione, accettazione e trasmissione dei dati e dei documenti informatici e di consultazione e gestione del fascicolo informatico. I documenti informatici, in particolare, verranno trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni utilizzando l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Con riferimento alla richiesta delle copie di atti e documenti occorrerà procedere tramite comunicazione elettrica certificata. Le copie conformi a un documento originale in formato cartaceo verranno attestate dal cancelliere con la propria firma digitale.
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