Professionisti: cassa o competenza per dedurre i contributi sospesi per terremoto

Pubblicato il 19 febbraio 2011 Ex articolo 36, comma 32, del decreto legge 223/2006, per favorire i lavoratori residenti in zone colpite calamità naturali è consentito loro di dedurre i contributi “rinviati” non nel periodo in cui vengono effettivamente versati, ma in quello in cui, ordinariamente, il pagamento sarebbe dovuto avvenire.

Così l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 17 del 18 febbraio 2011, risponde ad un quesito postogli da un Ordine professionale.

Dunque, essendo riconosciuta la possibilità di scelta tra principio di cassa e di competenza, il lavoratore autonomo può ottenere lo “sconto” fiscale prima che l’onere sia effettivamente sostenuto (principio di competenza) oppure a pagamento avvenuto (principio di cassa), a seconda della convenienza. La finalità dell’apertura è di assicurare ai contribuenti una maggiore disponibilità finanziaria proprio nel momento in cui si manifestano con più forza gli effetti delle calamità: quando si verificano disastri naturali si producono in genere redditi bassi e perdite, poiché queste non sono riportabili negli anni successivi se non trovano capienza nel reddito complessivo dell’anno in cui si realizzano, i lavoratori autonomi di fatto possono trovarsi nell’impossibilità di sfruttare il beneficio della deduzione dei contributi.
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