Proroga tacita in contratto per adesione. Serve l’approvazione scritta

Pubblicato il 13 ottobre 2015

Con sentenza n. 20401 depositata il 12 ottobre 2015, la Corte di cassazione ha precisato che le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell’ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente.

Le stesse sono, quindi, prive di efficacia, a norma del secondo comma dell’articolo 1341 del Codice civile, qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità.

Ciò – spiegano i giudici di legittimità – sulla base della corretta esegesi dell’articolo citato sulle condizioni generali del contratto.

 

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