Provvedimento su ricorso straordinario. Impugnabile, con limiti, in Cassazione

Pubblicato il 06 ottobre 2015

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è un procedimento di natura giurisdizionale con marcata connotazione di specialità, connotazione che però, “lungi dall’implicare il riconoscimento della natura amministrativa della procedura e dell’atto che la definisce”, risulta coerente con la volontà di enucleare un rimedio giurisdizionale semplificato, in un unico grado, imperniato su sostanziale assenso delle parti.

Ne consegue, sul piano del regime delle impugnazioni, che il provvedimento che definisce il ricorso straordinario, nella parte in cui ricalca il parere vincolante del Consiglio di stato, rientra nell’ambito di applicazione dell’ottavo comma dell’articolo 11 della Costituzione, per cui può essere oggetto di ricorso per cassazione.

E ciò per gli stessi motivi per i quali si può ricorrere contro un’ordinaria decisione del Consiglio di stato, ossia per questioni di giurisdizione e non anche di merito.

E’ quanto evidenziato dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, nel testo della sentenza n. 19786 depositata il 5 ottobre 2015.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Iscrizione e variazione azienda per le unità da diporto: chiarimenti Inps

22/12/2025

Permessi retribuiti per malati oncologici: cosa cambia dal 1° gennaio

22/12/2025

Pensionati all’estero: accertamento dell’esistenza in vita 2026

22/12/2025

Legge Concorrenza 2025 in Gazzetta: cosa cambia per le società tra professionisti

22/12/2025

Donne vittime di violenza: assunzioni agevolate entro il 2026

22/12/2025

Pensioni Inps 2026: rivalutazione, trattamento minimo, limiti di reddito

22/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy