Provvedimento sui compensi dopo il reclamo ricorribile solo in Cassazione

Pubblicato il 23 maggio 2011 I giudici di Cassazione, nel testo della sentenza n. 10143 depositata lo scorso 9 maggio 2011, hanno ribadito il carattere decisorio e definitivo del provvedimento con il quale il Tribunale fallimentare provvede, in sede di reclamo ex articolo 26 della Legge fallimentare, sul decreto del giudice delegato di liquidazione dei compensi spettanti al curatore, agli altri ausiliari della procedura o ai professionisti esterni incaricati da essa. Proprio in considerazione di tale carattere, detto provvedimento è esclusivamente ricorribile per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

Nel testo della decisione la Corte di legittimità si è anche soffermata sul ruolo del coadiutore, figura prevista dall'articolo 32, comma 2 della legge fallimentare, il quale integrando l'attività del curatore, partecipa della qualità di ausiliario che è propria di quest'ultimo, con la conseguenza che “il suo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non già a stregua della tariffa professionale, che presuppone un rapporto di lavoro autonomo tra il fallimento stesso e il professionista”.
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