Provvedimento sui compensi dopo il reclamo ricorribile solo in Cassazione

Pubblicato il 23 maggio 2011 I giudici di Cassazione, nel testo della sentenza n. 10143 depositata lo scorso 9 maggio 2011, hanno ribadito il carattere decisorio e definitivo del provvedimento con il quale il Tribunale fallimentare provvede, in sede di reclamo ex articolo 26 della Legge fallimentare, sul decreto del giudice delegato di liquidazione dei compensi spettanti al curatore, agli altri ausiliari della procedura o ai professionisti esterni incaricati da essa. Proprio in considerazione di tale carattere, detto provvedimento è esclusivamente ricorribile per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione.

Nel testo della decisione la Corte di legittimità si è anche soffermata sul ruolo del coadiutore, figura prevista dall'articolo 32, comma 2 della legge fallimentare, il quale integrando l'attività del curatore, partecipa della qualità di ausiliario che è propria di quest'ultimo, con la conseguenza che “il suo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non già a stregua della tariffa professionale, che presuppone un rapporto di lavoro autonomo tra il fallimento stesso e il professionista”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Iscrizione e variazione azienda per le unità da diporto: chiarimenti Inps

22/12/2025

Permessi retribuiti per malati oncologici: cosa cambia dal 1° gennaio

22/12/2025

Pensionati all’estero: accertamento dell’esistenza in vita 2026

22/12/2025

Legge Concorrenza 2025 in Gazzetta: cosa cambia per le società tra professionisti

22/12/2025

Donne vittime di violenza: assunzioni agevolate entro il 2026

22/12/2025

Pensioni Inps 2026: rivalutazione, trattamento minimo, limiti di reddito

22/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy