Rating legalità Modifiche regolamento

Pubblicato il 13 settembre 2016

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con la delibera n. 26166 del 13 luglio 2016, pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 213 del 12 settembre, ha modificato il Regolamento sul rating di legalità, introdotto nel 2012 e finalizzato alla riduzione dei tempi e dei costi del processo di istruttoria per la concessione di finanziamenti.

Le modifiche entrano in vigore a partire dal 13 settembre 2016.

Nel Regolamento è confermato che il rating avrà durata biennale e sarà rinnovabile, sulla base di specifica richiesta dell'impresa, sottoscritta dal legale rappresentante e compilata seguendo il Formulario pubblicato sul sito dell'Antitrust.

L'impresa per ottenere il rating di legalità deve:

- essere operante in Italia,

- avere un fatturato minimo di due milioni di euro

- essere iscritta al Registro delle Imprese da almeno due anni.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica seguendo le indicazioni presenti sul sito ed ogni altra forma di inoltro non sarà ritenuta valida ai fini dell'ottenimento del rating.

In caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una ‘stelletta’, l’Autorità dispone la revoca del rating. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali l’azienda ha ottenuto un rating più alto l’Antitrust riduce il numero di stellette (punteggio massimo tre stellette).

Novità del Regolamento

Tra le novità del nuovo Regolamento Antitrust, approvato in via definitiva con delibera n. 26166/2016, quella secondo la quale alle imprese che hanno ricevuto provvedimenti di condanna dell'Antitrust per pratiche commerciali scorrette ai sensi del codice del consumo, o provvedimenti di condanna per inottemperanza, divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente la richiesta di rating oppure annotazioni nel Casellario informatico non può essere rilasciato il rating di legalità.

Ugualmente non possono ricevere il rating le imprese collettive controllate da società estere di cui non si possono identificare i soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo.

Sono, invece, salve e possono ottenere il rating le imprese che possono dimostrare una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta posta in essere rispetto ai reati ostativi al rilascio del rating, tenuta dai soggetti cessati dalle cariche nell'anno precedente la richiesta del rating.

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