RC auto. Coperto anche il danno provocato con dolo al terzo

Pubblicato il 22 agosto 2018

Si segnala un’interessante decisione di legittimità in tema di risarcimento del danno da sinistro stradale e copertura assicurativa obbligatoria.

La Corte di cassazione, con sentenza n. 20786 del 20 agosto 2018, ha precisato che la garanzia assicurativa RC auto copre anche il danno dolosamente provocato dal conducente nei confronti del terzo danneggiato.

Quest’ultimo, pertanto, ha diritto di ottenere dall'assicuratore del responsabile il risarcimento del danno, mentre non trova applicazione la norma di cui all'articolo 1917 del Codice civile che – si legge nella pronuncia – “non costituisce il paradigma tipico della responsabilità civile da circolazione stradale, rinvenibile, invece, nelle leggi della RCA e nelle direttive europee che affermano il principio di solidarietà verso il danneggiato”; salva, in ogni caso, la facoltà della compagnia assicuratrice di rivalersi nei confronti dell'assicurato - danneggiante, ove la copertura contrattuale non operi.

Condanna penale: ha efficacia di giudicato su accertamento del fatto e della sua illiceità

L’altro principio di diritto enunciato degli Ermellini con la medesima decisione sancisce l’efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno della sentenza penale irrevocabile di condanna, e questo per quanto concerne l'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale nonché l'affermazione che l'imputato lo ha commesso; con esclusione della colpevolezza, “il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile”.

Non vincolante rispetto alle valutazioni

Tuttavia, la sentenza di condanna penale non è vincolante rispetto alle valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, come quelle riguardanti l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile.

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