Reato istantaneo Estinto con pagamento

Pubblicato il 09 settembre 2016

La procedura di estinzione delle contravvenzioni meno gravi in materia di lavoro e di legislazione sociale (quelle punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o con la sola ammenda) mediante pagamento nei termini indicati di una sanzione amministrativa, si applica anche quando non vi siano regolarizzazioni da effettuare perché trattasi di reato istantaneo.

A stabilirlo la Corte di Cassazione, terza sezione penale, accogliendo il ricorso del rappresentante legale di una s.r.l. condannato penalmente per aveva formalmente assunto dei lavoratori, destinati a lavorare presso altra attività commerciale.

Estinzione amministrativa ad ampio raggio

Ritiene in proposito la Corte – con sentenza n. 37228 dell'8 settembre 2016 – di aderire a quell'orientamento riguardo le condotte c.d. “esaurite”, secondo cui la finalità della sopra detta procedura di estinzione delle contravvenzioni, volta in via generale ad interrompere l’illegalità ed a ricreare le condizioni di sicurezza previste dalla normativa sul lavoro, consiste soprattutto nel consentire l’estinzione amministrativa del reato anche quando non vi siano da effettuare regolarizzazioni perché il reato è istantaneo o perché la regolarizzazione sia già spontaneamente avvenuta. 

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