Con il Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 gennaio 2026 sono stati approvati il modello di dichiarazione, le istruzioni e le specifiche tecniche per il recupero dell’aiuto di Stato illegittimo connesso all’esenzione dall’Imposta comunale sugli immobili (ICI) applicata, nel periodo 2006–2011, agli immobili utilizzati da enti non commerciali (ENC).
Il provvedimento dà attuazione all’articolo 16-bis del Decreto legge 16 settembre 2024 n. 131 (Decreto Salva-infrazioni), che ha definito le modalità di recupero dell’agevolazione fiscale ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato.
Il recupero riguarda l’esenzione ICI prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, qualora gli immobili siano stati utilizzati, tra il 2006 e il 2011, per attività formalmente istituzionali ma svolte con modalità di fatto commerciali.
La verifica della natura commerciale delle attività avviene sulla base dei criteri successivamente codificati dall’articolo 91-bis del Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 e dal Decreto ministeriale 19 novembre 2012 n. 200, richiamati espressamente nelle istruzioni al modello dichiarativo.
Sono tenuti a presentare la “Dichiarazione Recupero ICI” gli enti non commerciali che, in almeno uno degli anni 2012 o 2013, si trovano in una delle seguenti condizioni:
Il superamento di tale soglia costituisce il presupposto selettivo dell’obbligo dichiarativo.
Il modello approvato dal MEF presenta le seguenti caratteristiche:
La determinazione dell’ICI da recuperare avviene attraverso un percorso logico articolato in due fasi: individuazione degli immobili imponibili e verifica della disciplina sugli aiuti di Stato.
Individuazione degli immobili
Verifica della disciplina sugli aiuti di Stato
Per ciascuna annualità dal 2006 al 2011, l’ente deve verificare se l’ICI dovuta sugli immobili imponibili rientra:
Solo se l’importo non rientra in alcuna di tali fattispecie, l’ICI diventa effettivamente soggetta a recupero.
Le istruzioni consentono, a fini di semplificazione, di confrontare l’ICI dovuta per singola annualità con una quota annua del plafond “de minimis”, pari a 66.666 euro per il regime ordinario e a 166.666 euro per il regime SIEG. Le istruzioni non forniscono criteri specifici per la qualificazione delle attività come SIEG.
L’ICI oggetto di recupero è calcolata applicando un criterio di calcolo “ibrido”:
Dall’imposta così determinata devono essere scomputati gli importi ICI eventualmente già versati per lo stesso Comune e la stessa annualità.
All’imposta da recuperare si applicano gli interessi, calcolati secondo l’articolo 2 del DPCM 23 dicembre 2025.
Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data di presentazione della dichiarazione oppure, in caso di rateazione, fino al 31 marzo 2026 o alla data di presentazione tardiva.
Il calcolo deve essere effettuato esclusivamente tramite l’applicazione informatica messa a disposizione dal Dipartimento delle Finanze.
Il versamento deve essere effettuato sull’importo complessivo di imposta e interessi.
Qualora l’importo superi 100.000 euro, è ammessa la rateazione in quattro rate trimestrali di pari importo, da indicare espressamente nella dichiarazione.
I Comuni possono utilizzare i dati dichiarati per l’esercizio dei poteri di controllo e accertamento, esercitabili fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
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