Reddito di lavoro autonomo di un soggetto non residente. Trattamento fiscale

Pubblicato il 30 agosto 2019

L’Agenzia delle Entrate affronta il tema della ripartizione della potestà impositiva tra Italia e Germania, con riferimento ai redditi derivanti dall’esercizio di professioni indipendenti.

Con la risposta n. 352 del 2019, l’Agenzia chiarisce che per un contribuente non residente fiscalmente in Italia - ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione tra Italia e Germania per evitare le doppie imposizioni sul reddito, ratificata dalla legge 24 novembre 1992, n. 459 - i redditi che ritrae dall’esercizio della sua attività di insegnamento, derivante dal conferimento di un incarico di lavoro autonomo in Italia, non sono soggetti a tassazione italiana, se esercita la professione senza disporre nel nostro Paese di alcuna base fissa per l’esercizio delle sue attività, anche non messa a diposizione dalla Università (italiana) in cui insegna.

Infatti, l’articolo 14, paragrafo 1, della convenzione citata, stabilisce che “I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio delle sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono imputabili a detta base fissa”.

Quanto alle imposte trattenute in Italia, nel caso di specie per gli anni 2017 e 2018, l’Agenzia spiega che possono essere rimborsate su richiesta del contribuente, attraverso apposita richiesta al Centro Operativo di Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (articolo 37 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

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