Le somme percepite a titolo di NASpI nel 2024 non rientrano tra quelle ammesse al regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 e, pertanto, non possono essere assoggettate a tassazione agevolata, ma devono essere tassate per l’intero importo, cioè al 100%. La ragione sta nel fatto che l’indennità di disoccupazione presuppone la perdita del lavoro, mentre il regime impatriati è stato concepito per agevolare e incentivare il rientro in Italia di soggetti che vi svolgano un’attività lavorativa.
È questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 228 del 1° settembre 2025.
Per comprendere la portata della risposta n. 228/2025, è necessario distinguere tra due discipline che si sono succedute negli ultimi anni in merito ai cosiddetti lavoratori impatriati; in particolare, il D.Lgs. n. 147/2015 e il D.Lgs. n. 209/2023, che dal 2024 ha sostituito la precedente normativa.
Il regime speciale ex D.Lgs. 147/2015
Il D.Lgs. 147/2015, art. 16 ha introdotto il cosiddetto regime speciale per lavoratori impatriati, volto a incentivare il trasferimento in Italia di cittadini che svolgano attività lavorativa.
Il meccanismo consisteva in una forte agevolazione fiscale: i redditi di lavoro dipendente, assimilati, autonomi e d’impresa prodotti in Italia concorrevano a formare il reddito complessivo solo per il 30% del loro ammontare, a decorrere dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale e per i quattro periodi d’imposta successivi. Tale percentuale poteva essere anche ridotta al 10% per determinate categorie, a condizione che il lavoratore:
La finalità era chiara: attrarre capitale umano qualificato e favorire il rientro di professionisti e lavoratori in Italia.
Il nuovo regime ex D.Lgs. 209/2023
Dal 1° gennaio 2024, con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 209/2023, il quadro normativo è stato completamente ridisegnato.
Il nuovo regime prevede criteri più stringenti, una platea di beneficiari più selettiva e una durata ridotta dell’agevolazione. In particolare:
Alla luce di quanto detto, pertanto:
Nel caso esaminato dalla risposta n. 228/2025, il contribuente reimpatriato nel 2022 rientrava nel vecchio regime, motivo per cui la valutazione della spettanza o meno dell’agevolazione è stata effettuata alla luce dell’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.
A questo punto, però, l’intervento dell’Amministrazione finanziaria appariva necessario più che altro per dirimere un altro dubbio: capire se l’agevolazione pensata per chi rientra in Italia a lavorare potesse valere anche per la NASpI, cioè l’indennità di disoccupazione che interviene non quando si lavora, ma quando il lavoro viene perso.
Anche in questo caso è bene ricordare brevemente cos’è la NASpI. La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), istituita dall’art. 1 del D.Lgs. n. 22/2015 ed entrata in vigore il 1° maggio 2015, rappresenta un’indennità mensile di disoccupazione volta a garantire un sostegno economico ai lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. La finalità è quindi quella di fornire una tutela di reddito in un momento di transizione e fragilità lavorativa.
La prestazione è riconosciuta, oltre che ai lavoratori dipendenti, anche ad alcune categorie particolari come apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, personale artistico subordinato e dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
È importante sottolineare che la NASpI non remunera un’attività lavorativa svolta, bensì interviene a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Per questo motivo, pur essendo inquadrata fiscalmente tra i redditi di lavoro dipendente, costituisce un reddito “sostitutivo” e non può essere assimilata ai redditi agevolabili nel regime degli impatriati, che invece presuppongono lo svolgimento di un’attività lavorativa in Italia.
Il contribuente che ha sollevato la questione aveva trasferito la propria residenza in Italia nell’aprile 2022, dopo sei anni trascorsi all’estero, maturando così i requisiti per accedere al regime speciale per lavoratori impatriati. Ha quindi applicato l’agevolazione fiscale prevista dall’art. 16 del D.Lgs. 147/2015 sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia fino al mese di settembre 2023, momento in cui il rapporto di lavoro si è concluso. Successivamente, da ottobre 2023 ad agosto 2024, ha percepito la NASpI in quanto disoccupato, per poi trasferirsi nuovamente all’estero a partire da settembre 2024.
Il dubbio posto all’Amministrazione finanziaria era se tali somme, percepite a titolo di indennità di disoccupazione nel 2024, potessero beneficiare della medesima agevolazione prevista per i redditi da lavoro e, dunque, concorrere alla formazione del reddito imponibile soltanto nella misura del 30%, anziché essere tassate integralmente.
Nella risposta ad interpello n. 228 del 1° settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nel caso in esame, trovandosi il contribuente ad aver trasferito la residenza in Italia nell’aprile 2022, continua ad applicarsi il vecchio regime previsto dal D.Lgs. 147/2015.
Partendo da questa premessa, l’Amministrazione ha ribadito che la disciplina sugli impatriati è finalizzata ad agevolare esclusivamente i redditi prodotti nello svolgimento di un’attività lavorativa in Italia, ossia redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e di impresa. La NASpI, invece, pur essendo tassata come reddito di lavoro dipendente, rappresenta un’indennità di disoccupazione che non remunera un’attività lavorativa, ma interviene a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
Per rafforzare questa impostazione, l’Agenzia richiama anche precedenti documenti di prassi. La circolare ministeriale n. 326 del 1997 aveva già chiarito che tutte le indennità percepite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente — come cassa integrazione, mobilità, indennità di disoccupazione e maternità — sono assoggettate a tassazione come redditi di lavoro dipendente. Successivamente, la circolare n. 9/E del 2014 ha precisato che le prestazioni a sostegno del reddito, comprese cassa integrazione, mobilità e indennità di disoccupazione, costituiscono proventi sostitutivi dei redditi di lavoro dipendente e, in base all’art. 6, comma 2, del TUIR, devono essere tassati secondo le regole ordinarie di questa categoria.
In conclusione, secondo l’Agenzia, le somme percepite a titolo di NASpI non soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa sui lavoratori impatriati, poiché non derivano da attività lavorativa svolta in Italia, e pertanto devono essere integralmente assoggettate a tassazione, senza possibilità di applicare il regime agevolato.
Dal punto di vista pratico, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 228/2025 comporta che i lavoratori impatriati che hanno percepito la NASpI non possano applicare l’abbattimento previsto dal regime agevolato e debbano quindi indicare l’indennità per l’intero importo lordo nella dichiarazione dei redditi.
In concreto, nel Modello Redditi PF 2025 le somme percepite a titolo di NASpI nel corso del 2024 confluiranno integralmente nella sezione dedicata ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, senza alcuna riduzione del 70% o del 90% come avviene per i redditi agevolati dal regime impatriati.
Questo significa che, ai fini dell’IRPEF, la NASpI sarà tassata al 100%, con conseguente aumento della base imponibile e, quindi, dell’imposta dovuta. Per i contribuenti interessati, è importante considerare tale aspetto in sede di pianificazione fiscale e nella predisposizione della dichiarazione, così da evitare errori o contestazioni in fase di controllo.
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