La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)

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Ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, è istituita, a decorrere dal 1° maggio 2015, un’indennità mensile di disoccupazione denominata Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

ATTENZIONE
La NASpI sostituisce le indennità di disoccupazione ASpI e mini ASpI introdotte dall’art. 2 della Legge n. 92/2012, con riferimento agli eventi di disoccupazione (per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione) verificatisi dal 1° maggio 2015.
 

Destinatari e requisiti

Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.

Sono esclusi:

- i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;

- gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;

- i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, i quali sono destinatari della DIS-COLL, introdotta in via sperimentale per il 2015 ed in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015.

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- siano in stato di disoccupazione. Lo stato di disoccupazione deve essere involontario per cui sono esclusi i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale. La NASpI è riconosciuta, inoltre in caso di dimissioni per giusta causa e intervenute durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del D.Lgs. n.151/2001. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non è ostativa al riconoscimento della prestazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso la DTL secondo le modalità previste all’art. 7 della Legge n. 604/1966;

- possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione. Per contribuzione utile al diritto si deve intendere anche quella dovuta ma non versata, in base al principio della c.d. automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.

ATTENZIONE

Nel caso in cui il lavoratore abbia alternato periodi di lavoro nel settore agricolo e periodi di lavoro in settori non agricoli, i periodi sono cumulabili ai fini del conseguimento della indennità di disoccupazione NASPI, purché nel quadriennio di osservazione risulti prevalente la contribuzione non agricola e sempre che la relativa domanda sia presentata nel termine di sessantotto giorni rispetto alla cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro anche se avvenuto in agricoltura.
 

ATTENZIONE

Non sono inoltre considerati utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:

- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro;

- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;

- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.

Ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l’eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili, deve essere neutralizzata in quanto ininfluente, e determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.
 

 - possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo e dalla loro durata oraria, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

ATTENZIONE

I seguenti eventi, che si verificano o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate:

- malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro;

- cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore;

- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;

- assenza per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione, ed assenza per congedo parentale, purché regolarmente indennizzate e intervenute in costanza di rapporto di lavoro.
 

Base di calcolo, misura e durata della prestazione

L'indennità è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

ATTENZIONE

Ai fini del calcolo sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che le stesse siano interamente o parzialmente retribuite.
 

L’INPS, con circolare n. 94 del 12 maggio 2015 ha specificato che, nelle ipotesi di pagamento dell’indennità relativa a frazione di mese, il valore giornaliero dell’indennità è determinato dividendo, l’importo ottenuto come sopra indicato, per il divisore 30.

Qualora il reddito medio mensile, così calcolato, sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro mensili, l'indennità mensile è pari al 75% della retribuzione.

Nel caso in cui, invece, lo stesso sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75% di 1.195 euro incrementato di una somma pari al 25% per cento del differenziale tra il reddito medio mensile e 1.195 euro.

L’indennità mensile non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo massimo mensile di 1.300 euro.

La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni e si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 91° giorno della prestazione.

ATTENZIONE

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione, anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata.
 

L’INPS, con la citata circolare ha precisato le seguenti modalità operative:

- ai fini del calcolo della durata della prestazione sono presi in considerazione solo i periodi di contribuzione presenti nel quadriennio di osservazione;

- ai fini del non computo dei periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazione di disoccupazione sono presi in considerazione, per esserne esclusi, i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo;

- i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.

Tuttavia, dato che le precedenti forme di tutela non ragguagliavano le rispettive durate alla contribuzione pregressa, l’INPS ha illustrato alcuni criteri per determinare i periodi oggetto di esclusione ai fini della Naspi.

Caso 1

In caso di fruizione totale di una prestazione di DSO e di ASpI, viene escluso dal computo dei contributi utili per una NASPI un numero di settimane di contribuzione pari alla durata teorica della prestazione e comunque non inferiore a 52 settimane che rappresentano il requisito minimo di accesso a prestazioni DSO e ASPI.
 
Caso 2

In caso di fruizione parziale delle prestazioni DSO e ASPI, il numero di settimane di contribuzione da escludere viene ridotto proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest’ultima avrebbe dovuto avere.
In entrambi i casi 1) e 2)

Per le prestazioni di DSO e ASpI con durata teorica fino a 12 mesi, nell’ipotesi in cui le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi precedenti la prestazione siano inferiori a 52, verranno esclusi dal computo dei contributi utili per una NASpI, al massimo le settimane presenti in questi ultimi 12 mesi precedenti le stesse prestazioni DSO o ASPI.

Invece nel caso in cui la durata teorica della prestazione sia superiore a 12 mesi, cioè ASpI 2014 e 2015 per i lavoratori ultracinquantacinquenni, verranno presi in considerazione ai fini del non computo dei contributi utili per una NASPI, al massimo le settimane presenti nell’arco temporale precedente alla prestazione pari alla durata teorica che quest’ultima avrebbe dovuto avere.
 

Non si computa, ai fini del calcolo della durata della NASpI, l’intera contribuzione che ha dato luogo a indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e di mini ASpI 2012 ma le settimane di percezione delle indennità di disoccupazione mini Aspi dal 2013 vengono raddoppiate e tolte dal periodo di durata della Naspi.

Per tutte le prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o di ASpI, le cui ultime 52 settimane di contribuzione che vi hanno dato luogo, siano a cavallo dell’inizio del quadriennio, la valutazione della contribuzione utilizzata deve riguardare – all’interno dei 12 mesi che precedono le prestazioni DSO o ASpI - prioritariamente la contribuzione più risalente delle ultime 52 settimane di contribuzione che hanno dato luogo a prestazioni DSO o ASpI anche se detta contribuzione si colloca al di fuori del quadriennio di riferimento.

Domanda

La domanda va presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

ATTENZIONE

Il termine di 68 giorni decorre dalla:

- data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;

- data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;

- data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale quando siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato;

- data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (si precisa che il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito, a nulla influendo eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore);

- data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;

- trentesimo giorno successivo alla data di cessazione a seguito di licenziamento per giusta causa.
 

Nel caso di evento di maternità indennizzabile insorto entro i 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità indennizzato e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

In caso, invece, di evento di malattia comune indennizzabile da parte dell’INPS o infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile da parte dell’INAIL, insorto entro i 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.


Quadro delle norme 
D.Lgs. n. 22 del 2015

INPS, circolare n. 94 del 12 maggio 2015
Allegati

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