Regolamento sul recupero delle spese del processo penale in G.U.

Pubblicato il 05 ottobre 2013 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2013 è stato pubblicato il “Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale”, contenuto nel Decreto del ministero della Giustizia n. 111 dell'8 agosto 2013.

In primo luogo, l'articolo 2 del decreto specifica che le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione delle opere abusive o la riduzione in pristino dei luoghi, sono recuperate per intero nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà. In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese avviene in parti uguali.

A seguire, il provvedimento specifica la misura fissa entro cui le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2, sono recuperate. La misura fissa – si legge nel testo del regolamento - è stabilita nella tabella A, allegata al regolamento, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà.
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