Regolamento sul recupero delle spese del processo penale in G.U.

Pubblicato il 05 ottobre 2013 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2013 è stato pubblicato il “Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale”, contenuto nel Decreto del ministero della Giustizia n. 111 dell'8 agosto 2013.

In primo luogo, l'articolo 2 del decreto specifica che le spese per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione delle opere abusive o la riduzione in pristino dei luoghi, sono recuperate per intero nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà. In caso di pluralità di condannati, il recupero delle spese avviene in parti uguali.

A seguire, il provvedimento specifica la misura fissa entro cui le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2, sono recuperate. La misura fissa – si legge nel testo del regolamento - è stabilita nella tabella A, allegata al regolamento, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarietà.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ISA 2024: approvate le modifiche

05/05/2025

Concordato preventivo biennale 2025-2026: online il software “Il tuo ISA 2025 CPB”

05/05/2025

Lavoro sportivo: pubblicato il terzo aggiornamento del mansionario

05/05/2025

Coniuge superstite e IMU: quando si è soggetti passivi d’imposta

05/05/2025

Alluvioni Marche e bradisismo Campi Flegrei: nuove misure del Governo

05/05/2025

Aggressioni a docenti: maggiori tutele per il personale scolastico

05/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy