Regole di territorialità diverse per gli stand utilizzati nelle fiere internazionali

Pubblicato il 28 ottobre 2011 Il servizio di allestimento, locazione, montaggio e smontaggio di stand fieristici o espositivi, effettuato per conto di committenti soggetti passivi espositori che utilizzano gli stessi stand in diversi Paesi Ue, è soggetto a differenti regole di territorialità ai fini dell’Imposta sul valore aggiunto, a seconda del preciso impiego che dello stand viene fatto. Lo stand, infatti, può essere utilizzato per prestazioni pubblicitarie, come luogo di materiale esecuzione di una manifestazione fieristica o come luogo per la locazione di beni mobili, diversi dai mezzi di trasporto. Mentre, risulta evidente che tali servizi non si possono mai ricollegare ad un bene immobile.

La questione, sollevata da un giudice polacco, che riguardava direttamente anche altri Stati - come la Germania, l’Italia e la Grecia - ha richiamato l’interesse della Corte di Giustizia europea, che è intervenuta a far chiarezza con la sentenza del 27 ottobre 2011, relativa alla causa C-530/09.

Il quesito sollevato mirava a chiarire se le suddette prestazioni, consistenti nella messa a disposizione temporanea di stand espositivi e fieristici per clienti che operano presso fiere ed esposizioni, rientrano tra le prestazioni di servizi accessorie all'organizzazione di un'attività (Direttiva 2006/112) o tra le prestazioni pubblicitarie.

La Corte ha fatto delle suddivisioni e ha specificato che se lo stand viene utilizzato per esporre prodotti segue le regole della pubblicità; se è utilizzato solo per una determinata fiera o esposizione segue le regole delle manifestazioni tassate nel Paese in cui si svolge la fiera, fino al 2010, poi nel Paese committente se soggetto passivo d’imposta a partire dal 2011; se è utilizzato per più eventi che si svolgono in Stati diversi, a partire dal 2010 si applica la regola standard di tassazione nel Paese del committente se soggetto passivo d’imposta, mentre prima di tale data, per molti Paesi, valeva la regola del luogo di utilizzo.
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