Relazione unitaria, indicazioni Cndcec

Pubblicato il 30 marzo 2016

A seguito dell'adozione nel nostro Paese dei principi di revisione Isa Italia, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ha divulgato il documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” con il quale si tenta di vedere in che modo tali principi impattino sulla relazione unitaria.

Si tratta di una bozza di relazione che potrà essere adottata dai collegi sindacali incaricati della revisione contabile. Il lavoro snello e di facile consultazione si conclude proprio con un facsimile di relazione unitaria, che si rivolge a tutti i commercialisti impegnati contemporaneamente nell’attività di sindaco e di revisore legale e che contiene indicazioni applicabili, quando possibile, anche all’organo di controllo monocratico (“sindaco unico”) delle Srl.

Collegio sindacale con duplice incarico

Il duplice incarico dei professionisti potrebbe portare alla redazione di due relazioni distinte, ma il fatto che molte volte tali attività sono svolte entrambe dall'organo collegiale richiede appunto la possibilità di redigere una relazione “unitaria” e integrata, contenente, in sezioni distinte, i risultati dello svolgimento dei doveri sindacali e gli esiti della revisione legale.

A tal fine, però, si devono gestire le differenze, dal momento che la relazione sulla vigilanza è a schema libero, mentre la relazione di revisione richiede il rispetto dei principi contabili di revisione Isa Italia e, dunque, ha uno schema predeterminato e rigido.

Inoltre, in una relazione unitaria devono essere gestiti in modo adeguato alcuni nodi peculiari del collegio sindacale incaricato della revisione legale, quali le proposte in ordine all'approvazione del bilancio, quando i risultati della revisione contengono un giudizio con modifica e il dissenso del sindaco.

Schema per la relazione unitaria

Il documento, anche attraverso una serie di esempi, si propone di fornire utili indicazioni per la predisposizione della relazione unitaria, partendo dall'indicare lo schema da seguire, in cui sarà richiesta  l'indicazione del “titolo”, dei “destinatari” e, dopo la necessaria premessa, la relazione si dividerà in due parti, una redatta ai sensi dell'art. 14, Dlgs 39/2010 (sezione A) e una (sezioni B.1, B.2 e B.3) riferibile alle attività sindacali, di cui al comma 2, dell'art. 2429 c.c., con l'indicazione finale di luogo, data e firma.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy