Requisiti Start up a vocazione sociale

Pubblicato il 27 maggio 2016

La Start up a vocazione sociale, rientrante tra le tipologie della start-up innovativa (art. 25, comma 4, del D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012), si caratterizza per l’oggetto sociale della società, che deve riguardare servizi di utilità sociale (articolo 2 del d.lgs. 115/2006), e l'obbligo di redigere, oltre quanto richiesto a tutte le Start up innovative, anche il documento di descrizione di impatto sociale, da depositare annualmente, pena la perdita dei requisiti di Start up a vocazione sociale.

Pertanto, lo status di Start up a vocazione sociale va rivisto annualmente secondo il documento depositato presso il registro delle imprese.

Ne consegue, specifica il parere prot. n. 141336 del 20 maggio 2016, del ministero dello Sviluppo Economico, che se alla fine del primo anno la società non trasmette un nuovo documento di descrizione di impatto sociale, deve considerarsi mancante dello status particolare di Start up a vocazione sociale, potendo però rimanere Start up innovativa ordinaria.

Però, con l'invio di un nuovo documento di descrizione di impatto sociale anche oltre i termini, è possibile rientrare nello status di Start up a vocazione sociale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy