Requisiti Start up a vocazione sociale

Pubblicato il 27 maggio 2016

La Start up a vocazione sociale, rientrante tra le tipologie della start-up innovativa (art. 25, comma 4, del D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012), si caratterizza per l’oggetto sociale della società, che deve riguardare servizi di utilità sociale (articolo 2 del d.lgs. 115/2006), e l'obbligo di redigere, oltre quanto richiesto a tutte le Start up innovative, anche il documento di descrizione di impatto sociale, da depositare annualmente, pena la perdita dei requisiti di Start up a vocazione sociale.

Pertanto, lo status di Start up a vocazione sociale va rivisto annualmente secondo il documento depositato presso il registro delle imprese.

Ne consegue, specifica il parere prot. n. 141336 del 20 maggio 2016, del ministero dello Sviluppo Economico, che se alla fine del primo anno la società non trasmette un nuovo documento di descrizione di impatto sociale, deve considerarsi mancante dello status particolare di Start up a vocazione sociale, potendo però rimanere Start up innovativa ordinaria.

Però, con l'invio di un nuovo documento di descrizione di impatto sociale anche oltre i termini, è possibile rientrare nello status di Start up a vocazione sociale.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Femminicidio punito con l'ergastolo: Legge in vigore

17/12/2025

Gomma plastica. Rinnovo 2026-2028

17/12/2025

Parità di genere: domande entro il 30 aprile per l’esonero contributivo

17/12/2025

Nuovo regime di franchigia Iva 2025, istruzioni operative per i controlli

17/12/2025

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy