Responsabilità genitoriale in Cassazione

Pubblicato il 03 febbraio 2016

E’ ammesso ricorso in Cassazione contro i provvedimenti in materia di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 1743 depositata il 29 gennaio 2016, nell'ambito di una causa per l’affidamento di una minore ai nonni, con contestuale decadenza della potestà materna.

La Corte Suprema ha dunque superato il precedente orientamento che tendeva, in genere, ad escludere la ricorribilità per Cassazione dei provvedimenti ex art. 330 c.c. (decadenza responsabilità genitoriale) ed ex art. 333 c.c. (limitazione responsabilità genitoriale), perché concernenti diritti personali e personalissimi e perché, per loro natura, non definitivi.

Provvedimenti su potestà definitivi ed irrevocabili

Invero, quanto alla natura provvisoria – ribatte la Corte –il relativo provvedimento del Tribunale dei minori o della Corte di merito, a seguito del reclamo e trascorsi i termini per l’impugnazione, diviene in realtà definitivo ed irrevocabile (il giudice di prime cure si spoglia definitivamente della propria giurisdizione), analogamente ai provvedimenti relativi ai figli in sede di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio.

Va infine osservato - ai sensi dell’art. 38 disp. att. codice civile come modificato dall'art. 3 Legge 219/2012 – che in pendenza di giudizio di separazione, divorzio, annullamento di matrimonio o in caso di genitori non uniti in matrimonio, oggi di competenza del Tribunale ordinario, i procedimenti ex art. 333 c.c. e quelli conseguenti alle pronunce di decadenza ex art. 330 c.c., sono conosciuti dal medesimo organo giudiziario.

Sarebbe dunque contraddittorio che le statuizioni relative ai figli ex artt. 337 bis e ss. c.c. si considerassero non provvisorie e definitive e che  così non fosse per quelle pronunciate, magari nell'ambito della stessa causa, ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.

Per quanto detto – conclude la Corte – i provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. in relazione al loro contenuto, divengono irrevocabili rebus sic stantibus e sono dunque suscettibili di ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost.

 

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