Responsabilità solidale appaltatore e direttore lavori

Pubblicato il 22 settembre 2016

La Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento alla responsabilità solidale dell'appaltatore e del direttore dei lavori per i danni derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori di cui al contratto di appalto.

In particolare, la Suprema corte ha ribadito il principio di diritto più volte affermato secondo il quale qualora, nell’ambito dell’appalto, il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, “entrambi rispondono solidalmente dei danni”.

Per la sussistenza della solidarietà, è sufficiente che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, senza che, in proposito, rilevi la circostanza che le stesse azioni od omissioni costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.

La solidarietà tra coobbligati – si legge ancora nel testo della sentenza n. 18521 del 21 settembre 2016 - si fonda nel principio di cui all’articolo 2055 del Codice civile che, pure se dettato in materia di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.

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