Revisori legali. Cndcec: equipollenza formazione solo per iscritti all'Albo

Pubblicato il 30 agosto 2018

Il Cndcec spiega che l'Ordine territoriale non può rilasciare agli iscritti al registro revisori legali, non iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, attestati con l'indicazione dei crediti maturati.

Equipollenza della formazione per i soli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Con l'informativa n. 81 del 28 agosto 2018, il Consiglio nazionale ricorda che il riconoscimento dell'equipollenza della formazione definito nel protocollo d'intesa Mef – Cndcec, diffuso con l'informativa 15/2018, riguarda la sola formazione acquisita dagli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Ne consegue che l'Ordine non può certificare il conseguimento di crediti formativi professionali per la partecipazione ad attività di formazione continua (nel caso si trattava di eventi in materia di revisione legale) a soggetti non iscritti nell'albo, pur se iscritti nel registro dei revisori legali.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy