Revoca della patente non automatica per reati di droga

Pubblicato il 12 febbraio 2018

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 120, comma 2, del Codice della strada, nella parte in cui – con riguardo all’ipotesi di condanna per reati di cui agli articoli 73 e 74 del Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope (DPR n. 309/1990), intervenuta in data successiva a quella di rilascio della patente di guida – dispone che il prefetto “provvede” alla revoca della patente.

Nel dettaglio, i giudici costituzionali hanno ritenuto fondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale ordinario di Genova relativamente all’automatismo della revoca della patente, da parte dell’autorità amministrativa, in caso di sopravvenuta condanna del suo titolare, per reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

E’ stata riscontrata, in merito, una violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione.

Per la Corte costituzionale – sentenza n. 22 del 24 gennaio 2018 - la disposizione denunciata ricollega, in via automatica, il medesimo effetto della revoca della patente, “ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità”.

Rilevata, a seguire, anche un’irragionevolezza nell’automatismo della “revoca” amministrativa rispetto alla discrezionalità della parallela misura del “ritiro” della patente che, invece, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione “può disporre”, motivandola, “per un periodo non superiore a tre anni”.

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