Riciclaggio mediante più versamenti: la prescrizione non decorre dalla data della provvista iniziale

Pubblicato il 12 gennaio 2011 Con sentenza n. 546 dell'11 gennaio 2011, la Seconda sezione penale di Cassazione ha sottolineato come, con riferimento al delitto di riciclaggio, “qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti integra di per sé un altro autonomo atto di riciclaggio, così come lo integra anche il mero traferimento di denaro di provenienza delittuosa da un c/c ad un altro diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito”.

Ne discende che per il conteggio dei termini prescrizionali del detto reato - caratterizzato da forma libera e, potenzialmente, a consumazione prolungata attuabile anche con modalità frammentarie e progressive - non si deve fare riferimento al giorno del versamento della provvista iniziale in quanto quest'ultima, grazie alla fungibilità del denaro, “non è più distinguibile una volta avutosene il versamento su un conto corrente alimentato da una pluralità di versamenti”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Regime fiscale per i neo residenti in Italia

02/10/2025

Premi di risultato e welfare aziendale: dalla conversione alla partecipazione

02/10/2025

Bonus prima casa valido in caso di permute e immobili da costruire

02/10/2025

Premi di risultato: conversione in welfare e nuove forme di partecipazione

02/10/2025

Cassazione: sospensione per un avvocato che ha alterato una procura alle liti

02/10/2025

Decreto giustizia: via libera definitivo

02/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy