Ricorso immediato per cassazione contro la rimessione al primo giudice

Pubblicato il 23 dicembre 2015

La sentenza con cui il giudice d’appello riforma o annulla la sentenza di primo grado rimettendo la causa al giudice a quo, nei casi previsti dagli articoli 353 del Codice di procedura civile (Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione) e 354 del medesimo Codice (Rimessione al primo giudice per altri motivi), è immediatamente impugnabile con ricorso in Cassazione.

Sentenza definitiva ricorribile in Cassazione

Poiché si tratta di sentenza definitiva, essa non ricade nel campo di applicazione del divieto, dettato dal terzo comma del novellato articolo 360 del Codice di procedura civile, di separata impugnazione in Cassazione delle sentenza non definitiva su mere questioni.

Queste ultime, infatti, si intendono le sentenze su questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito che non chiudono il processo davanti al giudice che le ha pronunciate, essendo la trattazione della causa destinata a proseguire dinanzi allo stesso giudice in vista della decisione definitiva.

E’ il principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, nel testo della sentenza n. 25774 depositata il 22 dicembre 2015.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy