Coronavirus. Rinvio d’ufficio e sospensione dei termini in tutti gli Uffici

Pubblicato il 09 marzo 2020

Rinvio d’ufficio delle udienze pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari a data successiva al 22 marzo 2020 e contestuale sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto.

Decreto-legge approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale

E’ quanto disposto nel Decreto Legge n. 11 dell’8 marzo 2020, approvato dal Consiglio dei ministri il 6 marzo e già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 di ieri.

Il provvedimento è stato messo a punto per rispondere alla straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni utili al contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e delle attività connesse.

Differimento udienze e periodo cuscinetto

Le nuove disposizioni prevedono, in primis, il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari.

Viene introdotto, a tal fine, con efficacia immediata, un cosiddetto “periodo cuscinetto”, che va dal 9 marzo al 22 marzo 2020, nel quale:

Eccezioni al rinvio d’ufficio

Al rinvio d’ufficio fanno eccezione, nel settore civile, le udienze per:

Rispetto al settore penale, saranno normalmente tenute le udienze:

Durante il periodo “cuscinetto”, i dirigenti degli uffici giudiziari saranno tenuti a mettere in campo misure organizzative ad hoc, che diverrano poi efficaci fino al 31 maggio 2020, ferma, in ogni caso, l’applicazione delle previsioni in materia giudiziaria di cui al precedente Decreto - legge n. 9/2020.

Rinvio per procedimenti tributari, sospensione feriale per giudizi amministrativi

Per espressa previsione, le disposizioni su differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini (di cui all’articolo 1 del DL), in quanto compatibili, si applicano ai procedimenti davanti alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.

Per quel che concerne la giustizia amministrativa, si prevede che, dall’8 marzo e fino al 22 marzo 2020, si applichi il regime della sospensione feriale.

Prescrizione e decadenza

Tra le altre misure, il Decreto n. 11/2020 interviene anche in tema di prescrizione e decadenza nonché rispetto al decorso dei termini nei procedimenti penali.

Si prevede, tra le altre novità, che:

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