COVID-19. Misure urgenti Giustizia: termini sospesi, udienze rinviate d’ufficio

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COVID-19. Misure urgenti Giustizia: termini sospesi, udienze rinviate d’ufficio

Le misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze contenute nel Decreto-Legge n. 9 del 2 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri.

Il DL in oggetto, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato approvato dall'ultimo Consiglio dei ministri del 28 febbraio.

Tra gli altri interventi, l’articolo 10 del decreto è specificamente dedicato all’ambito giustizia.

Sospensione dei termini sostanziali e processuali

In primo luogo, per i soggetti residenti o che hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni cosiddetti focolaio (di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020), è prevista la sospensione dal 22 febbraio fino al 31 marzo 2020:

  • del decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali (con precisazione che, qualora la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo);
  • dei termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali;
  • dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva (con precisazione che la sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente).

Rimessione in termini

E’ inoltre sancito che nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni focolaio, il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti dopo il 22 febbraio 2020 e fino alla data di entrata in vigore decreto, si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte incorsa in decadenze.

Procedimenti civili: rinvio d’ufficio e sospensioni

Per quel che riguarda i procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020, viene disposto il rinvio d'ufficio delle udienze a data successiva al 31 marzo 2020.

Il rinvio d'ufficio riguarda, altresì, le udienze di tutti i processi civili in cui risulta che le parti o i loro difensori siano residenti o abbiano sede in uno dei comuni focolaio.

Per i procedimenti civili pendenti nelle zone a rischio è prevista, altresì, la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

Per tutti i procedimenti civili, anche fuori dalle zone interessate, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni coinvolti nel focolaio.

Eccezioni

Dal rinvio e dalle sospensioni sono escluse le udienze relative alle cause di competenza del tribunale per i minorenni, relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e, in genere, nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.

Procedimenti penali: rinvio d’ufficio e sospensioni

Nei procedimenti penali pendenti negli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1, le udienze sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020.

Il rinvio d'ufficio dell'udienza è previsto anche per tutti i procedimenti penali pendenti, quando una delle parti o uno dei loro difensori non presente all'udienza risulti residente o lo studio legale abbia sede in uno dei comuni focolaio.

Inoltre:

  • nei procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni focolaio, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei medesimi distretti;
  • in tutti i procedimenti penali sono sospesi i termini per il compimento di atti, comunicazioni e notifiche che si debbano svolgere nei comuni di cui all'allegato 1;
  • nei procedimenti penali in cui, alla data del 22 febbraio 2020, una delle parti o uno dei loro difensori è residente nei comuni interessati, sono sospesi, in favore dei medesimi soggetti, i termini previsti a pena di inammissibilità o decadenza (sino alla data del  31 marzo 2020).

Eccezioni

I rinvii e le sospensioni non si applicano alle udienze di convalida dell'arresto o del fermo, nei procedimenti nei confronti di persone detenute o in stato di custodia cautelare, nei procedimenti che presentano carattere di urgenza e nei processi a carico di imputati minorenni.

In queste procedure, la partecipazione alle udienze è assicurata, se possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.

Prescrizione sospesa

E’ infine disposta, per i procedimenti penali interessati dalle misure urgenti, la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui il processo è rinviato o i termini procedurali sono a loro volta sospesi.

Procedimenti amministrativi e Corte dei conti

Sospensioni e rinvii sono altresì previsti per i procedimenti presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, nonché relativamente ai procedimenti pendenti presso gli organi della giustizia amministrativa:

Rispetto a questi ultimi, in particolare, il DL prevede:

  • sospensione, sino al 31 marzo 2020, dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni focolaio;
  • rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 marzo 2020, delle udienze dei processi in cui risulta che i difensori ovvero le parti costituite personalmente siano residenti o domiciliati nella sede nei medesimi comuni;
  • rimessione in termini concessa dal giudice amministrativo se è provato o appare verosimile che il mancato rispetto di termini perentori scaduti sia conseguenza delle misure adottate in materia di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria.

Il Decreto-legge n. 9/2020 è in vigore da ieri, 2 marzo 2020, ossia il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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