Risarcito anche il lucro cessante al professionista escluso dalla gara

Pubblicato il 09 giugno 2015

Con sentenza n. 11794 depositata l'8 giugno 2015, la Corte di Cassazione, terza sezione civile, ha cassato con rinvio – in parziale accoglimento del ricorso – una pronuncia con cui la Corte d'Appello aveva disposto il risarcimento del danno (nella sola componente del danno emergente) in favore di un professionista, leso da un provvedimento amministrativo illegittimo.

In particolare, il professionista ricorrente aveva preso parte ad un gara indetta da un ente pubblico per l'affidamento di un incarico professionale; incarico che era stato tuttavia aggiudicato ad altro concorrente meno titolato.

A seguito di ricorso, il Tar aveva annullato il provvediemento di aggiudicazione per mancata valutazione comparativa dei curricula. Aveva inoltre nominato un commissario ad acta perchè effettuasse una nuova valutazione dei titoli, da cui era risultato vincitore proprio l'attuale rcorrente, in quanto dotato di maggiori requisiti professionali.

Il professionista escluso aveva dunque agito per il risarcimento dei danni derivati dall'illegittima attività della p.a. (dunque per violazione di un proprio interesse legittimo pretensivo), che tuttavia gli erano stati accordati dalla Corte territoriale nella sola componente del danno emergente.

Avverso tale ultima statuizione, pertanto, il professionista ricorreva in Cassazione, perchè gli fossero riconosciuti anche i danni per lucro cessante.

La Suprema Corte, nell'accogliere detta censura, ha tuttavia precisato che, affinchè sia ravvisabile la la colpa della p.a. e dunque una sua reposnabilità art. 2043 c.c. per illegittimo esercizio della funzione amministrativa, non è sufficente la mera pronuncia di annullamento di un suo provvedimento.

Occorre, viceversa, una valutazione più complessa che, nel caso di specie, consiste in una valutazione prognostica per verificare, in caso di regolare svolgimento della gara, quali sarebbero state le reali possibilità di successo di chi agisce.

Nel caso di specie, tuttavia, detta valutazione appare superflua, essendo stata già condotta dal commissario ad acta nominato dal Tar, che ha decretato il ricorrente vincitore dell'incarico, poichè in possesso di maggiori titoli.

Alla luce di ciò – ha concluso la Corte – sussiste in concreto una colpa della p.a., che avendo alterato il corretto svolgimento di una gara pubblica, ha di fatto privato il ricorrente di un incarico lavorativo che altrimenti sarebbe stato suo. A quest'ultimo va dunque risarcito anche il lucro cessante.

 

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