L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 13 febbraio 2026 l’aggiornamento della guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali”, recependo le modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026), che interviene in continuità con la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025).
La guida fornisce un quadro organico delle agevolazioni applicabili agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con particolare riferimento a:
Di seguito si propone una ricostruzione tecnica delle singole misure, con evidenziazione delle novità rilevanti per il periodo d’imposta 2026.
Aliquota e limite di spesa – regime prorogato al 31 dicembre 2026
La Legge n. 199/2025 ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 il regime potenziato già previsto fino al 31 dicembre 2025 dalla Legge n. 207/2024.
Per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, la detrazione è riconosciuta nella misura del:
La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Regime ordinario (a regime)
In assenza di ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2027 troverebbe applicazione il regime ordinario previsto dall’articolo 16-bis Tuir:
La proroga al 2026 mantiene quindi in vigore:
Interventi ammessi
La detrazione spetta per:
Regime rafforzato per abitazione principale (anni 2025-2027)
Per gli anni 2025, 2026 e 2027, la normativa prevede un regime di favore rafforzato quando:
Il requisito dell’abitazione principale deve sussistere secondo la definizione fiscale rilevante ai fini Irpef.
La Legge di bilancio 2026 conferma tale impianto, estendendo la piena applicazione del regime potenziato anche alle spese sostenute nel 2026.
La Legge n. 207/2024 ha introdotto l’articolo 16-ter del Tuir, confermato dalla Legge n. 199/2025.
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, è previsto un tetto massimo complessivo agli oneri e alle spese detraibili, comprensivo anche delle detrazioni edilizie.
In particolare:
Il reddito complessivo è determinato ai sensi dell’articolo 8 del Tuir.
Per i professionisti è essenziale:
La guida conferma la detrazione del 75% per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.
La detrazione si applica su un ammontare massimo di spesa pari a:
La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo, salvo diverse disposizioni vigenti.
Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici previsti dal Dm 14 giugno 1989, n. 236.
Resta applicabile l’aliquota IVA del 10% per:
Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488/1999:
La misura è cumulabile con la detrazione Irpef, trattandosi di agevolazioni con presupposti diversi.
La detrazione del 50% spetta:
La detrazione è calcolata:
È necessario il vincolo pertinenziale risultante da atto registrato.
In caso di acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare:
L’immobile deve essere ceduto entro i termini previsti dalla normativa vigente dal termine dei lavori.
È riconosciuta una detrazione pari al 19%:
Il mutuo deve essere contratto per la ristrutturazione dell’abitazione principale.
Anche tale detrazione rientra nel limite complessivo previsto dall’articolo 16-ter Tuir per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro.
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