Ritardato pagamento delle cartelle. Interessi di mora ridotti

Pubblicato il 27 maggio 2019

Prevista una diminuzione per gli interessi di mora per ritardato pagamento delle cartelle esattoriali.

Con provvedimento prot. 148038 del 23 maggio 2019, l’agenzia delle Entrate fissa, a decorrere dal 1° luglio 2019, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo nella misura del 2,68 per cento (dal precedente 3,01) in ragione annuale.

La misura degli interessi di mora viene stabilita annualmente in base alla media dei tassi bancari attivi stimati dalla Banca d’Italia. Con nota del 24 aprile 2019, Banca d’Italia ha stimato al 2,68% tale media.

Interessi di mora

Gli interessi di mora sono dovuti nel momento in cui, ricevuta una cartella di pagamento, non si procede al versamento nei 60 giorni successivi alla notifica.

In base all’articolo 30 del DPR n. 602/1973, gli interessi sono dovuti sulle somme iscritte a ruolo - esclusi gli importi relativi a sanzioni ed interessi - e si calcolano sui giorni di effettivo ritardo.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rapporto biennale pari opportunità: invio entro il 30 aprile

26/03/2026

Rapporto pari opportunità 2024-2025: invio entro il 30 aprile

26/03/2026

Modello TR: presentazione entro il 30 aprile

26/03/2026

Estorsione: quando la minaccia di licenziamento integra il reato

26/03/2026

CCNL Ambasciate - Stesura del 18/3/2026

26/03/2026

Credito Iva trimestrale, modello TR entro aprile

26/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy