Ritiro della Scia. Non senza analitica motivazione

Pubblicato il 30 giugno 2017

Il Comune non può bloccare la Scia con provvedimento in autotutela che sia – come nel caso di specie – insufficientemente motivato ed evidenzi un difetto di istruttoria, rilevato da parte ricorrente; tant'è che la relazione prodotta in giudizio dal Comune resistente ed il sopralluogo “da ultimo effettuato” menzionato nella relazione medesima, sono successivi allo stesso provvedimento e non possono valere quale integrazione postuma dello stesso.

Né risulta nel provvedimento impugnato, un’analitica confutazione delle osservazioni presentate da parte ricorrente, tanto che l’Amministrazione si è limitata a riproporre nel provvedimento finale, testualmente, quanto già esposto in sede di comunicazione di avvio del procedimento, omettendo qualsiasi riferimento alle controdeduzioni.

Né risultano adeguatamente esposte le ragioni di pubblico interesse, specifico e concreto, a fondamento dell’annullamento della Scia, non essendo a tal proposito sufficiente – nel caso di annullamento di un titolo edilizio – il generico “interesse della collettività al rispetto della disciplina urbanistica nonché al ripristino dello stato dei luoghi”. Non risulta infine effettuata un’idonea comparazione degli interessi coinvolti.

E’ quanto affermato dal Tar per la Calabria con sentenza n. 795 del 17 maggio 2017, accogliendo il ricorso di una società proprietaria di un villaggio vacanze, avverso il provvedimento in autotutela con cui l’Amministrazione comunale aveva ritirato la Scia precedentemente concessa.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy