Rito abbreviato: estratto sentenza non va notificato a imputato assente

Pubblicato il 14 gennaio 2020

E’ stata depositata la decisione con cui le Sezioni Unite penali sono intervenute in tema di riforma della disciplina in absentia, di cui alla Legge n. 67/2014, ed estratto della sentenza emessa in esito al giudizio abbreviato.

Con la questione loro sottoposta si chiedeva se il citato estratto della sentenza, dopo la riforma indicata, dovesse o meno essere notificato all’imputato non comparso.

Nel testo della sentenza n. 698 depositata il 13 gennaio 2020, le SS. UU. penali hanno fornito una soluzione negativa, enunciando un preciso principio di diritto: “A seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, l'estratto della sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve più essere notificato, ai sensi degli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134, disp. att. cod. proc. pen., all'imputato assente”.

Dopo la riforma della disciplina sulla contumacia, quindi, l’estratto della sentenza da giudizio abbreviato non deve più essere notificato all’imputato assente.

La soluzione del massimo Collegio di legittimità era stata anticipata con informazione provvisoria n. 23 del 24 ottobre 2019.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy