R&S Accordi per l’innovazione, ridefinizione in Gazzetta

Pubblicato il 19 agosto 2017

E' stato pubblicato, sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 192 del 18 agosto 2017, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 maggio 2017, che provvede a ridefinire le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, previste dal Dm 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell’ambito di accordi per l'innovazione sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti.

I beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5) nonché attività di ricerca.

Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro e/o con Organismi di ricerca, fino a un numero massimo di cinque co-proponenti, attraverso il contratto di rete o altre forme contrattuali di collaborazione quali, ad esempio, l’accordo di partenariato e il consorzio.

Gli Accordi per l'innovazione

Devono essere diretti a sostenere, attraverso la realizzazione di uno o più progetti interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e accrescere la presenza delle imprese estere nel territorio nazionale.

Devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro e non superiori a 40 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale al Ministero dello sviluppo economico.

Le tecnologie da sviluppare, identificate dal Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione 2014 – 2020 “Orizzonte 2020”, sono descritte nell'allegato del decreto MiSE del 1° giugno 2016.

Il beneficio

Le agevolazioni consistono in:

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