Escluso il risarcimento, se la sanzione amministrativa è annullata

Pubblicato il 03 ottobre 2015

Se il giudizio di opposizione ad un'ordinanza – ingiunzione (quale giudizio presupposto) si conclude con una pronuncia definitiva di cessazione della materia del contendere e di compensazione tra le parti delle spese di lite, l'ingiunto che lamenti l'illegittimità dell'azione amministrativa, non può più chiedere, in un autonomo e successivo giudizio, a titolo di risarcimento del danno, il rimborso delle spese di lite sostenute nella precedente controversia, ostandovi il giudicato sulla compensazione delle spese.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n 19691 depositata il 2 ottobre 2015, accogliendo il ricorso del Ministero dell'Interno e respingendo le censure del ricorrente, a cui era stato intimato dalla Prefettura il pagamento di una sanzione amministrativa, poi annullata in autotutela.

Il Giudice di Pace - cui il ricorrente si era rivolto in opposizione al provvedimento sanzionatorio - aveva perciò dichiarato la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Pur tuttavia il ricorrente, con autonomo giudizio, aveva richiesto la condanna del Ministero al risarcimento del danno subito, pari alle spese corrisposte al proprio difensore per l'imbastito giudizio di opposizione.

Pretesa dapprima accolta in appello ma, per gli esposti motivi, bocciata in Cassazione.  

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