Escluso il risarcimento, se la sanzione amministrativa è annullata

Pubblicato il 03 ottobre 2015

Se il giudizio di opposizione ad un'ordinanza – ingiunzione (quale giudizio presupposto) si conclude con una pronuncia definitiva di cessazione della materia del contendere e di compensazione tra le parti delle spese di lite, l'ingiunto che lamenti l'illegittimità dell'azione amministrativa, non può più chiedere, in un autonomo e successivo giudizio, a titolo di risarcimento del danno, il rimborso delle spese di lite sostenute nella precedente controversia, ostandovi il giudicato sulla compensazione delle spese.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n 19691 depositata il 2 ottobre 2015, accogliendo il ricorso del Ministero dell'Interno e respingendo le censure del ricorrente, a cui era stato intimato dalla Prefettura il pagamento di una sanzione amministrativa, poi annullata in autotutela.

Il Giudice di Pace - cui il ricorrente si era rivolto in opposizione al provvedimento sanzionatorio - aveva perciò dichiarato la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Pur tuttavia il ricorrente, con autonomo giudizio, aveva richiesto la condanna del Ministero al risarcimento del danno subito, pari alle spese corrisposte al proprio difensore per l'imbastito giudizio di opposizione.

Pretesa dapprima accolta in appello ma, per gli esposti motivi, bocciata in Cassazione.  

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Iscrizione e variazione azienda per le unità da diporto: chiarimenti Inps

22/12/2025

Permessi retribuiti per malati oncologici: cosa cambia dal 1° gennaio

22/12/2025

Pensionati all’estero: accertamento dell’esistenza in vita 2026

22/12/2025

Legge Concorrenza 2025 in Gazzetta: cosa cambia per le società tra professionisti

22/12/2025

Donne vittime di violenza: assunzioni agevolate entro il 2026

22/12/2025

Pensioni Inps 2026: rivalutazione, trattamento minimo, limiti di reddito

22/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy