Sanzione interdittiva confermata anche con nuovi amministratori

Pubblicato il 16 settembre 2014 Con la sentenza n. 37712 del 15 settembre 2014, la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dai vertici di una Srl contro la misura cautelare interdittiva di cui all'articolo 9, secondo comma lettera c) del Decreto legislativo n. 231/2001 e con cui era stato disposto il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione per un anno, in relazione all'illecito amministrativo dipendente dal reato contestato di truffa.

Tra i motivi dell'impugnazione del provvedimento, era stato fatto valere il cambio di amministrazione della società, una modifica dei vertici che avrebbe dovuto far venire meno l'esistenza del pericolo alla base della sanzione interdittiva.

Ma detto cambio di amministrazione è stato valutato dalla Cassazione come “strumentale alla presentazione dell'appello”.

E ciò in considerazione sia della stretta vicinanza temporale tra i due eventi, sia per il fatto che nel verbale di assemblea non erano spiegate le ragioni di tale sostituzione né indicate le competenze e professionalità del nuovo amministratore, appena trentenne.
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