Con l’avvicinarsi della fine dell’anno torna l’appuntamento con il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. La scadenza del 30 novembre, che nel 2025 slitta automaticamente a lunedì 1° dicembre, riguarda non solo il terzo trimestre ma anche i contribuenti che hanno rinviato i pagamenti relativi ai primi due trimestri grazie alla soglia dei 5.000 euro.
Sono tenuti al versamento i soggetti IVA che, nel trimestre precedente, hanno emesso fatture elettroniche soggette a bollo.
Il tributo è dovuto quando la fattura contiene importi esenti, esclusi o fuori campo IVA superiori a 77,47 euro. L’imposta si applica in misura fissa: 2 euro per ogni fattura.
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, entro il 15 del mese successivo alla fine di ogni trimestre, i consueti elenchi A e B, consultabili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. Il contribuente può intervenire solo sull’elenco B, correggendo o integrando le fatture soggette a bollo.
Il versamento può essere effettuato in due modalità.
Il calendario dei versamenti è di norma trimestrale:
Tuttavia, se l’imposta dovuta per il primo trimestre non supera i 5.000 euro, il pagamento può essere rinviato alla scadenza del secondo trimestre. Allo stesso modo, se anche sommando primo e secondo trimestre non si oltrepassa la soglia dei 5.000 euro, il versamento può essere effettuato direttamente entro la scadenza del terzo trimestre.
Quest’ultima scadenza, però, non è ulteriormente differibile: il 1° dicembre rappresenta il termine definitivo per saldare il bollo dovuto sui primi tre trimestri del 2025.
Dal 15 novembre 2025 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile, all’interno dell’area riservata, l’importo complessivamente dovuto. Un’informazione utile per procedere al pagamento senza ritardi.
A concludere il calendario degli adempimenti relativi all’imposta di bollo sarà la scadenza del 28 febbraio 2026, che slitta automaticamente a lunedì 2 marzo poiché il termine originario cade di sabato. Entro questa data dovrà essere versato l’importo relativo all’ultimo trimestre dell’anno.
Quando il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non viene effettuato correttamente, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo PEC registrato nell’Ini-Pec. Nel documento sono indicati:
Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente – o l’intermediario incaricato – può presentare chiarimenti per correggere o giustificare gli importi segnalati. L’Agenzia valuterà le informazioni fornite e potrà procedere alla rideterminazione delle somme.
L’assistenza può essere richiesta attraverso due canali:
Il ruolo del servizio Civis
Come previsto dall’art. 12-novies del D.L. 34/2019, Civis consente ai contribuenti – direttamente o tramite intermediario – di inviare i chiarimenti necessari in caso di ritardi o irregolarità nei versamenti del bollo.
Il servizio permette inoltre di:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".