Imposta di bollo fatture elettroniche: scadenza 30 settembre 2025, regole e modalità

Pubblicato il



Tra gli adempimenti fiscali in calendario per il 30 settembre 2025 vi è anche quello relativo al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2025. Si tratta di un obbligo che riguarda tutti i titolari di partita IVA che abbiano emesso fatture elettroniche senza applicazione dell’IVA, per importi superiori a 77,47 euro, in conformità con quanto previsto dal DPR n. 642/1972.

Cos’è l’imposta di bollo e a quanto ammonta

L’imposta di bollo è un tributo indiretto disciplinato dal DPR n. 642/1972, che si applica a determinati documenti giuridici ed economici per attribuire loro validità fiscale e giuridica. Nel contesto delle fatture elettroniche, l’imposta trova applicazione ogni volta che il documento supera l’importo di 77,47 euro e riguarda operazioni esenti, escluse, non imponibili o fuori campo IVA.

L’ammontare è fisso e pari a 2 euro per ciascuna fattura elettronica soggetta a bollo. A differenza delle imposte proporzionali, non varia in base all’importo della fattura, ma si applica in misura standard per ogni documento emesso che rientra nelle condizioni previste dalla normativa.

In pratica, l’imposta di bollo rappresenta un onere accessorio legato a specifiche operazioni fiscali e serve a garantire il corretto inquadramento tributario di fatture che non riportano l’IVA.

Chi è obbligato al versamento

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si applica quando il documento supera l’importo di 77,47 euro ed è emesso per operazioni che non prevedono l’applicazione dell’IVA.

Rientrano tra queste:

  • operazioni fuori campo IVA, per mancanza del presupposto territoriale, soggettivo o oggettivo;
  • operazioni non imponibili, come esportazioni o cessioni a soggetti con dichiarazione d’intento;
  • operazioni assimilate alle esportazioni (es. cessioni di navi, aeromobili o servizi a essi collegati);
  • operazioni esenti da IVA, secondo l’art. 10 del DPR 633/72;
  • operazioni in franchigia da IVA.

In tutti questi casi, l’onere del pagamento ricade su chi emette la fattura, che deve assolvere l’imposta di bollo in forma virtuale, valorizzando l’apposito campo nel file XML trasmesso al Sistema di Interscambio (SdI).

Scadenza del 30 settembre 2025

Il termine principale da segnare in agenda è il 30 settembre 2025, data entro la quale deve essere effettuato il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno (cioè dal 1° aprile al 30 giugno 2025).

Questa è la scadenza ordinaria prevista dalla normativa: tutti i soggetti obbligati dovranno provvedere al pagamento entro tale giorno, salvo i casi in cui sia possibile usufruire della regola del differimento. Infatti, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta per il secondo trimestre, sommata a quella del primo trimestre, non supera i 5.000 euro, il versamento può essere rinviato al 1° dicembre 2025, in concomitanza con quello del terzo trimestre.

In assenza di questa condizione, il pagamento entro fine settembre rimane inderogabile e rappresenta un adempimento di primaria importanza per la regolarità fiscale del contribuente.

Modalità di versamento

L’imposta di bollo può essere versata attraverso due modalità alternative:

  1. Modello F24
    Il contribuente deve compilare l’F24 con i codici tributo specifici per trimestre:
    • 2521 → primo trimestre
    • 2522 → secondo trimestre
    • 2523 → terzo trimestre
    • 2524 → quarto trimestre
    • 2525 e 2526 → eventuali sanzioni e interessi

L’F24 può essere trasmesso telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate o tramite il proprio intermediario abilitato.

  1. Addebito diretto su conto corrente
    In alternativa, è possibile optare per il pagamento automatico: basta registrare l’IBAN nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”. In questo modo, alla scadenza l’Agenzia delle Entrate provvederà direttamente a prelevare l’importo dovuto, evitando dimenticanze e riducendo i rischi di sanzioni.

Entrambe le soluzioni garantiscono la regolarità del versamento; la scelta dipende dalle preferenze operative del contribuente e dal livello di automazione che si vuole adottare nella gestione amministrativa.

Controlli dell’Agenzia delle Entrate

Per garantire il corretto assolvimento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli trimestrali sulle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI). Entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, vengono resi disponibili due elenchi distinti:

  • Elenco A → contiene le fatture elettroniche già correttamente assoggettate a bollo, per le quali non è necessario alcun intervento. Questo elenco non è modificabile.
  • Elenco B → raccoglie le fatture che, in base ai dati riportati, avrebbero dovuto essere assoggettate a bollo ma non lo sono state. In questo caso il contribuente può intervenire per integrare o correggere i dati.

La gestione dell’elenco B è particolarmente importante: entro i termini previsti, il contribuente o l’intermediario abilitato possono confermare, modificare o rettificare le informazioni, in modo da evitare comunicazioni di irregolarità o sanzioni successive.

Di seguito, una Tabella con tutte le scadenze per il 2025 relative all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

 
Periodo di riferimento Scadenza ordinaria Possibile differimento Note
1° trimestre 2025 (1° gennaio – 31 marzo) 3 giugno 2025 (slittata dal 31 maggio per festività) 30 settembre 2025 se importo dovuto ≤ 5.000 € Versamento cumulabile con il secondo trimestre
2° trimestre 2025 (1° aprile – 30 giugno) 30 settembre 2025 1° dicembre 2025 se importo complessivo I+II trim. ≤ 5.000 € Scadenza principale dell’anno
3° trimestre 2025 (1° luglio – 30 settembre) 1° dicembre 2025 (30 novembre cade di domenica) Nessun ulteriore differimento Termine valido per tutti i contribuenti
4° trimestre 2025 (1° ottobre – 31 dicembre) 2 marzo 2026 (28 febbraio cade di sabato) Nessun differimento Ultima scadenza per il periodo d’imposta 2025

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito